urgente - vizi del costruttore

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cla2010
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urgente - vizi del costruttore

Messaggioda cla2010 » mer set 02, 2009 3:18 pm

Salve!
Per i primi di settembre dobbiamo rogitare il ns. appartamento acquistato da una cooperativa edilizia.
Si tratta di un progetto di bioedilizia pluripremiato e finanziato dalla Comunità Europea.
Purtroppo molte sono state le disavventure: ritardi di consegna, vizi dell'immobile (di cui abbiamo presentato una perizia eseguita da un professionista), rogito dopo più di un anno dalla data di residenza ( con l'ammontare degli interessi passivi), etc...
Abbiamo chiesto la copia del rogito e diversi sono i ns. dubbi nel sottoscriverlo.
1)alla sezione PATTI
“ da parte loro i soci assegnatari riconoscono che con le presenti assegnazioni sono stati soddisfatti tutti i loro diritti verso la società cooperativa. Le società cooperative suddette trasferiscono con l'atto presente ai soci assegnatari tutti i diritti derivanti dal contratto d'appalto; pertanto qualsiasi vizio di costruzione dovesse manifestarsi dovrà dai soci assegnatari essere denunciato direttamente all'Impresa costruttrice del fabbricato o all'occorrenza ai progettisti e/o direttori dei lavori dell'opera, nei confronti dei quali i soci medesimi agiranno per tutela dei propri diritti. Conseguentemente con la sottoscrizione del presente atto la cooperativa X viene espressamente esonerata da ogni responsabilità inerente la progettazione , la direzione lavori e la costruzione dei fabbricati.
2)Alla sezione ancora PATTI
Gli immobili vengono assegnati ed accettati nello stato ed essere in cui si trovano, con ogni inerenza, pertinenza ed accessione, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, con oneri derivanti dal condominio e ne garantisce la società cooperativa assegnante la piena proprietà, libera disponibilità e libertà da ipoteche.
3)I soci per sé ed aventi causa dichiarano:
di accettare altresì lo stato di fatto e di diritto degli immobili ricevuti e del complesso edilizio di cui fanno parte come indicato nel progetto plani-volumetrico.
4)IMPIANTI ESISTENTI
1) la cooperativa assegnante – precisato che gli impianti sono stati istallati o adeguati prima del 27 marzo 2008 – garantisce l'efficienza ed il regolare funzionamento degli stessi.


Dubbi:
1)La cooperativa esclude ogni responsabilità circa l'esecuzione dei lavori e, nel caso di controversia, obbliga gli acquirenti a rivolgersi alle ditte appaltatrici dei lavori.
Domanda: per rendere valida qs. Clausola, é necessario, nell'atto di rogito, anche l'adesione e la sottoscrizione di ogni ditta appaltatrice circa tale “manleva”?
2)Avendo già presentato una perizia circa i vizi dell'immobile e quindi essendo a conoscenza dei vizi, sottoscrivendo l'atto di rogito, significa anche accettare l'immobile allo stato attuale e quindi non poter fare ricorso appellando L’art. 1669 c.c. ?
3)Successivamente all'atto del rogito, dovremmo inviare nuovamente l'elenco dei vizi dell'immobile? Oppure farà fede la perizia già presentata e peraltro confermati i vizi dalla stessa cooperativa?
4)Siamo diventati soci della cooperativa edilizia a ottobre 2004, in caso di fallimento, quali possono essere le ns. responsabilità?
5)Alcuni acquirenti hanno già eseguito l'atto di rogito da più di 1 anno ma, alla richiesta di cessare il loro rapporto di soci hanno ricevuto un secco no, in quanto dovrebbero essere rimpiazzati da altri soci, é corretta qs. prassi?
Grazie.
Claudia e Maurizio

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