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Surrogazione mutuo "senza formalità"?
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Autore Messaggio
sandra



Registrato: 12/04/07 11:38
Messaggi: 3

MessaggioInviato: Mar Ago 28, 2007 11:42 am    Oggetto: Surrogazione mutuo "senza formalità"? Rispondi citando

Ciao a tutti,
In merito al trasferimento dei mutui da una banca all'altra, nel decreto Bersani si parla di annotazione di surrogazione "senza formalità".

Cosa si intende con questa espressione?
grazie
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Registrato: 20/12/06 12:43
Messaggi: 245

MessaggioInviato: Mar Ago 28, 2007 11:44 am    Oggetto: Rispondi citando

Ciao Sandra,

L’agenzia delle Entrate con la circolare del 21 giugno 2007 n. 9 ha voluto chiarire alcuni dubbi intepretativi ai fini di una corretta pubblicità immobiliare delle annotazioni di surrogazione laddove l’articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 fa riferimento alla locuzione “senza formalità”.

Secondo l’Agenzia con la suddetta espressione il legislatore, nell’ottica di una semplificazione e di un alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, ha introdotto una nuova ipotesi di formalità eseguibile d’ufficio. Quindi l’annotazione dovrà essere eseguita d’ufficio dal conservatore previa presentazione allo stesso dell’atto di surrogazione.

L’atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata, la cui sottoscrizione, in quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 2835 del codice civile, deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

In tale prospettiva, quindi, il requisito della data certa richiesto dall’art. 1202, comma 2, n. 1), c.c. (con riferimento sia all’atto di mutuo stipulato per l’estinzione del debito, sia alla quietanza rilasciata dal creditore originario) è connaturato alla forma qualificata prevista per l’eseguibilità della formalità ipotecaria di annotazione.

Per quanto attiene invece gli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1202 c.c., come accennato al paragrafo precedente, si evidenzia quanto segue:
a) nell’atto di mutuo stipulato con il nuovo soggetto “finanziatore” deve essere espressamente indicata la specifica destinazione della somma mutuata (cioè la finalità estintiva dell’originario finanziamento);
b) nella quietanza rilasciata dall’originario creditore deve essere fatta espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento all’accipiens (cioè occorre che nella quietanza sia espressamente evidenziato il collegamento tra il pagamento con efficacia estintiva del credito originario – ma non delle garanzie accessorie - e il nuovo mutuo).

Poiché tali elementi, per espressa previsione normativa, costituiscono requisiti essenziali di efficacia della surrogazione per volontà del debitore, la presenza degli stessi è da ritenere condizione necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie come “surrogazione per volontà del debitore” ex art. 1202 c.c., del conseguimento della relativa piena efficacia, nonché del riconoscimento del trattamento tributario di favore che l’art. 8 del D.L. 7/2007 accorda alla peculiare fattispecie in parola.

In altri termini, ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione di cui trattasi e dell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l’estinzione di un precedente finanziamento (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 21/06/2007 n. 9).
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