se l'acquirente ricorre avverso le tasse...

Competenza spese, adeguamento ISTAT, affitto in nero, danni al rilascio, restituzione cauzione, aumento canone, inquilino moroso, bolli su ricevute, conformità impianti, vendita immobile occupato
54608993
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se l'acquirente ricorre avverso le tasse...

Messaggioda 54608993 » mar set 01, 2009 6:42 pm

Mi trovo in una situazione paradossale... L'agenzia ha comprato un terreno di mia proprietà e in cambio mi ha dato un appartamento.
L'agenzia, dovevea pagare le tasse sull'acquisto, ma non l'ha fatto perchè ha fatto ricorso. Lo stato però si vuole rifare sull' appartamento e mi ha iscritto al ruolo per il pagamento della tassa che doveva pagare l'agenzia, della multa e ha ipotecato la proprietà per garantirsi.
Io dovrei pagare una tassa che non mi spetta per evitare di perdere l'appartamento???
lorenzo89

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mar set 01, 2009 7:10 pm

LORENZO, questa ricerca è per lei:
Nell'ambito dell'attività imprenditoriale, spesso si realizza, la permuta di un bene a fronte di uno futuro e, quindi, allo stato non ancora esistente.

La risoluzione 460210 del 1989 ha esaminato la fattispecie costituita dalla cessione di un terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, non soggetto Iva, (come ritengo si tratti nel caso postato) in cambio della costruzione di alcuni appartamenti, riconoscendo a tale operazione il carattere di permuta, anche se il requisito soggettivo (esercizio di impresa) non è riconoscibile al cedente del terreno, poiché questi è un privato.

Tuttavia, nella fattispecie descritta, si rende necessario determinare il momento in cui l'Iva diventa esigibile, poiché, all'apparenza, la permuta dei beni non solo non avviene contemporaneamente, ma addirittura uno di essi (appartamenti) è allo stato ancora inesistente.

Orbene, nell'ipotesi esaminata, si dovrebbe considerare, trattandosi di acquisizione di beni immobili, la data della stipula come momento nel quale si realizza la predetta esigibilità. Ma è anche vero che la cessione immediata del terreno (corrispettivo) anticipa il momento dell'esigibilità poiché determina l'avvio dell'operazione.

Pertanto, la risoluzione afferma che "la cessione dei costruendi appartamenti deve essere assoggettata all'Iva, in quanto effettuata da un'impresa edile e il momento impositivo è quello della cessione del terreno in quanto esso ne costituisce il corrispettivo. Ciò anche in conformità a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4842 del 7 settembre 1982".

Tale assunto, peraltro, è stato confermato anche successivamente dalla Corte di Cassazione che, in riferimento alla medesima fattispecie sopra riportata, ha affermato che chi riceve il terreno "ha in effetti ricevuto la prestazione dovutale, cioè un equivalente degli appartamenti promessi". Da ciò consegue, afferma la suprema Corte, che da quel momento sorge "l'obbligo di emettere fattura e corrispondere l'Iva" ed è ininfluente, agli effetti del suddetto obbligo, la circostanza che non si sia ancora eseguita la prestazione consistente nella consegna degli appartamenti (sentenza 10510 del 17/10/91).

Ovviamente, il criterio sopra riportato è applicabile anche nel caso in cui i soggetti coinvolti fossero entrambi soggetti Iva, rilevandosi solamente l'applicazione di tale medesima imposta.

Per la polizza fidejussoria occorre verificare come effettivamente si sono messe d'accordo le parti.

Poi bisognerebbe interpellare un bravo commercialista.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano


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