Ritardo consegna appartamento in locazione

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UnLocatore
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Ritardo consegna appartamento in locazione

Messaggioda UnLocatore » lun mag 04, 2009 2:21 pm

Buongiorno,
a metà marzo 2009 ho stipulato un contratto 4+4 (con decorrenza a partire dal 8 aprile 2009) con un inquilino per un appartamento nel quale stavo facendo fare dei lavori di ristrutturazione che sarebbero dovuti terminare il 2 aprile.
Durante tali lavori sono emersi ulteriori problemi (perdita impianto gas e rottura braga di scarico wc) ai quali ho fatto subito provvedere facendo rifare completamente sia l'impianto gas che facendo sostituire la braga del wc.
Tali ulteriori lavori hanno però richiesto ulteriore tempo e sono stati ultimati alle ore 18 del 21 aprile, momento in cui ho avvisato l'inquilino (che già stava in città) della possibilità di usufruire dell'appartamento già dalla sera stessa.
A fronte di tale disagio ho proposto all'inquilino di restituirgli parte del canone già pagato nella proporzione dei 13 giorni durante i quali non ha potuto usufruire dell'appartamento.
Oggi mi dice che come risarcimento non gli sembra sufficiente in quanto è dovuto stare in albergo, mangiare fuori, ha dovuto prendere delle ferie, ecc. ecc.
Le mie domanda sono dunque queste:
Legalmente a che tipo di risarcimento ha diritto l'inquilino? Deve bastargli lo storno di parte del canone o dovrei pagargli altro? E se si in che misura?
Come riferimenti normativi ci sono solo gli articoli 1578 e seguenti del C.C. o c'è dell'altro?

Come sempre ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi delucidazioni e rinnovo i miei complimenti per questo utilissimo forum.

Buon pomeriggio

UnLocatore

geomterracciano
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm

Messaggioda geomterracciano » dom mag 10, 2009 12:38 pm

Egregio utente, buongiorno e buona domenica.
Premetto che non essendo un avvocato mi limito a fornirle alcune indicazioni giurisprudenziali, che la possono indirizzare verso una logica nella discussione con il suo inqulino.
Art. 1583 - Mancato godimento per riparazioni urgenti:
In sintesi l'articolo del codice civile mette in evidenza il fatto che il conduttore debba tollerarle anche quando importano privazioni del godimento della cosa locata, in parte o in tutto.
Art. 1584 - Diritti del conduttore in caso di riparazioni:
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre 1/6 della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre 20 giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte o tutta la cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo SCIOGLIMENTO del contratto.
Cassazione Sentenza 6 novembre 1971 n° 3136
Egregio utente, si regoli di conseguenza, magari le consiglio di far leggere la mia risposta anche al suo inqulino.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano


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