Ripartizione spese canne fumarie?

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Moderatore: geomterracciano

nik@
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Ripartizione spese canne fumarie?

Messaggioda nik@ » mar set 01, 2009 10:41 pm

Abito in un condominio costituito da 4 corpi scala di 5 piani cadauno.
Tutti gli appartamenti sono nati con impianto di riscaldamento autonomo.
Ogni corpo scala ha diverse e più canne fumarie, con partenze a piani diversi servendo più e meno appartamenti.
Nell'ultima riunione condominiale è stato deciso di intervenire con l'intubazione di queste canne fumarie per problemi di tiraggio evidenziati da alcuni condomini.
Purtroppo succede che:
- appartamenti serviti dalla stessa canna, alcuni presentano problemi di tiraggio ed altri no.
- appartamenti di un intero corpo scala non hanno assolutamente problemi.
- Canne fumarie che servono 3 unità di cui una con problemi e due no.
Vi lascio immaginare la difficoltà a trovare un accordo per fare questo intervento!!!

La ripartizione delle spese come va fatta?
Le canne fumarie sono intese come parti comuni?
Mi spego meglio, l'intervento deve essere ripartiro tra tutti i condomini
perchè sono una parte comune oppure come ci propone il nostro amministratore, ogni canna deve essere a carico solo degli appartementi che provvede a servire?

Ci ritroviamo con situazioni dove la spesa di una canna fumaria da piano terra al 5° piano viene divisa tra 6 unità che ne usufriscono e situazioni dove i costi vengono ripartiti magari solo tra 2 condomini con evidenti differenze.

Come ci si comporta in quest casi?

Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
Jacopo

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mer set 02, 2009 8:33 am

Egregio utente Jacopo, buongiorno.
Nel caso da lei descritto, quindi nel caso di impianti autonomi di riscaldamento, le canne fumarie si dovranno ritenere (con tutte le conseguenze ai fini delle spese) di proprietà esclusiva se servono un'unica proprietà esclusiva, oppure di comproprietà limitata e separata dei condomini a cui servono, se non sono di uso collettivo,
In pratica si applica, per tali canne fumarie, il 3° comma dell'art. 1123 del codice civile, per la ripartizione delle spese di qualunque genere.
In caso di rottura, la canna fumaria va interamente sostituita, e non solo riparata, se l'esistente è inidonea per qualità e vetustà.
Non a caso il Tribunale di Milano così si è espresso con la sentenza del 26.8.1994.
Naturalmente si deve applicare, per le spese, la tabella millesimale di proprietà riparametrata.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano


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