Revisione del classamento

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Revisione del classamento

Messaggioda Avvocato » mer ott 29, 2008 7:55 pm

Deve essere sempre riconosciuta ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene e, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice tributario.

E’ l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22557 del 22.5.’08. Il giudice fa presente la sentenza procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell’edificio, della non rispondenza dell’immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione.

I termini di abitazione “signorile”, “civile”, “popolare” esemplifica la Cassazione richiamano nozioni presenti nell’opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle case, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell’area ove l’immobile si trovi.

Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o “popolari” divengano “civili” o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore.

Il riferimento aggiungiamo dovrebbe essere alle “unità tipo”, previste dalla normativa catastale. Purtroppo, però, tali unità non sono sempre disponibili e soprattutto non sono sempre aggiornate. E proprio questo, invece, si dovrebbe in particolare fare, per rendere il Catasto del tutto trasparente (anche in sede di nuovi classamenti), fare diminuire il contenzioso avanti le Commissioni tributarie ed ancorare comunque le decisioni giurisdizionali a parametri certi.

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