Quando matura la provvigione dell'agenzia immobiliare

Se per la compravendita ti sei rivolto ai professionisti del settore, in questo forum puoi chiedere informazioni su: provvigioni, incarico di mediazione, proposta d'acquisto, disdette, servizio, …

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mara
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Iscritto il: mar lug 03, 2007 5:16 pm

Quando matura la provvigione dell'agenzia immobiliare

Messaggioda mara » mar lug 03, 2007 5:27 pm

Ho acquistato una casa con un'agenzia che dovrebbe anche vendere la mia casa, gli accordi erano che pagavano solo la percentuale di acquisto e non quella di vendita.
Il rogito di quello che io ho ho acquistato sarà a febbraio e non ho ancora venduto la mia casa il mediatore cmq mi chiede il pagamento della percentuale sul mio acquisto io xò volevo pagarlo al rogito così ero sicura che si occupava bene anche della vendita del mio.
Cosa devo fare lui può pretendere il pagamento anche se non era stata specificata la scadenza?
Grazie

Marghe
Messaggi: 29
Iscritto il: ven feb 16, 2007 10:48 am

Messaggioda Marghe » mer lug 04, 2007 3:12 pm

Ciao Mara,
è con piacere che allego questa risposta, devi pagare al preliminare ecco perchè:
Se spesso si parla e si discute della “entità del compenso provvigionale”, anche se il 3-4% è oramai assolutamente usuale per le agenzie immobiliari professionali, affrontiamo in questo spazio un’ altra “spinosa” questione ovvero “quando” si deve corrispondere il compenso, o “provvigione” all’agenzia immobiliare; chiariamolo immediatamente: si paga, generalmente e giustamente, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita.
Se per gli esperti del settore immobiliare è molto chiaro questo punto, lo è certamente meno non tanto ai clienti che spesso, in piena fiducia, non contestano questo punto, ma quanto ai “consulenti” dei clienti (commercialisti, avvocati, notai, bancari) che spesso si arrogano il diritto di stabilire quanto e quando il compenso di un altro professionista vada pagato; un po’ come se una agenzia immobiliare consigliasse il proprio cliente quanto e quando pagare la Banca od il Notaio; vi pare possibile? Eppure accade a danno delle agenzie immobiliari.
Per, come si suole dire, “tagliare la testa al toro”, forse è meglio valutare questo aspetto dal punto di vista legale per dire che, anche se non esiste una norma specifica che indichi quando va pagato il compenso all’intermediario, è altrettanto vero che il Codice Civile e la Giurisprudenza indicano in modo perentorio quando questo compenso, diciamo così, “maturi”; il diritto alla provvigione è sancito dall’articolo 1755 del Codice Civile, ma è la Giurisprudenza allo stesso legata che chiarisce quando “nasce il diritto” e vediamo un paio di esempi concreti: La Cassazione Civile (sez. III, 17/11/1994 n.9743) stabilisce che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare….” richiamando, in modo lapalissiano, l’art.1754 che definisce la figura del mediatore; bene, il quesito conseguente è di chiedersi quando “un affare è concluso”: ce lo dice la sentenza della Cassazione Civile (sez. III, 13/03/1995, n.2905) indicando che “per conclusione dell’affare debba intendersi il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti….”, ovvero, per chi è pratico della materia, il contratto preliminare di compravendita che possiede le caratteristiche sopra evidenziate.
Ad essere maggiormente pignoli, il diritto alla provvigione potrebbe essere individuato in un momento addirittura antecedente alla sottoscrizione del contratto preliminare dato che, come tutti i contratti, esso è concluso, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”, (anche se per quel “viene a conoscenza” meriterebbe di essere approfondito l’art. 1335 del Codice Civile); se così è, e dato per assunto che la Giurisprudenza considera le proposte accettate già come un contratto, contenendone tutti gli elementi essenziali, il compenso provvigionale potrebbe essere addirittura richiesto prima della sottoscrizione del preliminare.
Quindi, uscendo dalla normativa e tornando “nel mondo di tutti i giorni”, si capisce come siano assolutamente infondate le pretese di coloro che intendono posticipare all’atto notarile la corresponsione di una prestazione professionale, di fatto e per norma, già avvenuta; il seguire, accudire ed assistere comunque il proprio cliente fino al momento dell’atto pubblico di compravendita fa comunque parte degli impegni deontologicamente assunti dalla agenzia immobiliare e che, usualmente, viene pienamente assolto e sempre più spesso, ciò va detto, in sinergia con il lavoro del Notaio rogante che capisce (almeno i più lungimiranti) che avere un agente immobiliare preparato e seguito, aiuterà lui ad avere pratiche sempre meglio “istruite”.
Non vale nemmeno la scusante, spesso utilizzata, dal cliente che asserisce che “la tale o talaltra agenzia mi fa pagare meno ed all’atto notarile”; può darsi che esista qualche collega così poco professionale (o che abbia legittimamente pattuito questo tipo di accordo), ma ciò che conta e che oramai bisogna che tutti, clienti e loro consulenti professionali in primis, prendano atto è che la categoria degli agenti immobiliari è, perché così riconosciuta dalla legge e perché lo è di fatto, una “Categoria Professionale” e come tale va rispettata in tutte le sue peculiarità: compreso il pagamento dei compensi Professionali dovuti.

madlen_27
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Messaggioda madlen_27 » lun giu 20, 2011 5:48 pm

ma scusate un attimo: ma se il preliminare non va a buon fine il mediatre deve essere pagato o no??

lbnprogettocasa
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Messaggioda lbnprogettocasa » gio giu 23, 2011 7:43 am

madlen_27 ha scritto:ma scusate un attimo: ma se il preliminare non va a buon fine il mediatre deve essere pagato o no??


Ciao.

in primo luogo c'è la proposta d'acquisto e questa se fatta con tutti i termini dovuti deve escludere che il preliminare non vada a buon fine.

ad esempio nella proposta può esserci una clausola sospensiva ad esempo quella relativa al mutuo . se il mutuo non viene erogato la proposta non è valida, quindi nel caso si verificasse una cosa del genere decade la proposta e la provvigione.

In altro caso se è per una causa "non prevedibile" o seplicemente per un capriccio di una delle parti , la provvigione va comunque pagata, poichè il diritto ad essa matura nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione da parte del venditore. Indi da quel momento l'agenzia ha diritto a essere retribuita.

allego una circolare di pochi giorni fa dell'ultima sentenza della Corte di Cassazione che parla proprio di questo argomento:

Sentenza Corte di Cassazione 7420/2011

La Corte di Cassazione con Sentenza 7420 depositata in Cancelleria il 31/03/2011 ha

confermato che “…allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per

accettazione, l’incontro della volontà delle parti e la conseguente conclusione del contratto

all’atto in cui il proponente viene a conoscenza di tale adesione, crea un vincolo giuridico

idoneo a legittimare la pretesa del terzo per la spiegata sua attività di intermediazione, senza

che sia necessaria la stipulazione di un nuovo contratto preliminare, che, se previsto dagli

stipulanti, serve solo ad agevolare la verificazione della conclusione dell’affare”.

In particolare la Corte ha precisato che “…in tema di conclusione del contratto, qualora, con la

proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio,

abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la

sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione,

essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione”.

Specificava ancora la Corte che “…allorché una parte rivolga all’altra un’offerta precisa e

particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi

essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice

dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l’altra parte può esprimere la sua accettazione

con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative”.

Con la pronuncia in esame la Corte ha quindi confermato la correttezza del modulo di proposta

di acquisto adottato dalla FIMAA ed in particolare della clausola n. 7 contenuta nello stesso

(Conclusione del contratto – contratto preliminare) “La presente proposta si perfezionerà in

vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza

dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore”.

Quanto, infine, alla comunicazione dell’avvenuta accettazione, è di estrema rilevanza

l’affermazione della Corte secondo la quale “…per il principio della “conoscenza”, stabilito dal

legislatore ai fini del configurarsi del perfezionamento del contratto (art.1326 c.c.), è sufficiente

che il proponente conosca l’accettazione dell’altra parte in qualsiasi modo, senza che occorra

necessariamente l’esibizione ovvero la consegna (art.1335 c.c.) del documento che la contiene,

il che può avvenire a seguito di informativa telefonica ed essere provato con testimoni”.

In sostanza mentre è necessario che la proposta e l’accettazione della stessa in tema di

compravendita

dell’accettazione può avvenire “in qualsiasi modo”, fermo restando che comunque bisognerà

fornire la prova dell’avvenuta comunicazione, anche a mezzo di testimoni.

ciao

Sandra
lbnprogettocasa.blogspot.com


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