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Admin Site Admin
Registrato: 20/12/06 12:43 Messaggi: 240
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Inviato: Mar Apr 08, 2008 4:46 pm Oggetto: Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore |
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Nuove norme per pagamenti in contanti.
Dal 30 aprile 2008 entrano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 23. in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
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L'ultima modifica di Admin il Mar Apr 08, 2008 5:11 pm, modificato 1 volta |
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Admin Site Admin
Registrato: 20/12/06 12:43 Messaggi: 240
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Inviato: Mar Apr 08, 2008 5:04 pm Oggetto: Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro |
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La limitazione all'uso del contante è uno dei cardini del decreto legislativo 231/2007 contro il riciclaggio di denaro illecito. Davanti all'invito degli organismi europei e internazionali a restringere le possibilità di utilizzo e circolazione del contante e dei titoli al portatore – invito ribadito a più riprese dal Governatore della Banca d'Italia – il nostro Paese ha deciso di mettere in campo una serie di nuove restrizioni all'impiego di contante. L'impatto di queste misure, tuttavia, è tutto da valutare.
Dal 30 aprile, infatti, sarà vietato il trasferimento a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di denaro contante e titoli al portatore per somme pari o superiori a 5mila euro. Questo limite sostituirà quello attuale di 12.500 euro (che vige quindi fino al 29 aprile compreso).
La storia dei divieti
Prima di spiegare nel dettaglio quali saranno gli impatti operativi sia per gli intermediari finanziari che per i cittadini, è il caso di comprendere più a fondo l'origine e la natura di questa limitazione, affinché non appaia una inutile formalità burocratica.
In Italia non è mai stato possibile – neanche per finalità di lotta al riciclaggio – "vietare" l'utilizzo del contante, lo strumento che più di altri si presta ad operazioni di riciclaggio.
I confini del reato
Il decreto legislativo 231/07 definisce riciclaggio una serie di azioni, commesse intenzionalmente, che si concretizzano:
- nella conversione o nel trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da attività illecite o da una partecipazione a queste attività per nasconderne l'origine illecita;
- nell'occultamento o nella dissimulazione circa natura, provenienza, movimento, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che essi provengono da attività criminose;
- acquisto, detenzione o utilizzo di beni provenienti da attività criminose essendo consci della loro origine;
- aiuto a commettere uno degli atti che concretizzano il riciclaggio.
Il contrasto
Il legislatore comunitario e quello nazionale hanno previsto, fin dal 1991, limiti quantitativi alle transazioni con moneta cartacea.
Se si tiene presente che le persone che abitualmente riciclano denaro illecito fondano la riuscita del "lavaggio" delle ricchezze di origine illecita proprio sulla utilizzabilità di strumenti poco tracciabili – e il denaro contante lo è per antonomasia – non si poteva che scegliere di frapporre le prime barriere antiriciclaggio proprio in questo segmento dell'intermediazione finanziaria.
Al di là delle limitazioni valutarie preesistenti, si decise quindi - con un'impostazione che rimane inalterata - di limitare la circolazione di quelle che, con una metafora, potremmo immaginare le "valigette" di denaro.
Si è dunque imposto a tutti i cittadini di non utilizzare il contante per il compimento di atti di acquisto, di regolamento, in operazioni commerciali o finanziarie in genere, se non fino a soglie determinate.
Il divieto valeva e vale anche per i trasferimenti "a titolo gratuito": nessuna donazione (o prestito tra parenti, per fare un esempio) può avere a oggetto denaro contante per somme superiori, fino a oggi, a 12.500 euro. Dal 30 aprile il trasferimento di denaro è vietato quando, anche con un'operazione frazionata, si raggiunge un importo pari o superiore a 5mila euro (articolo 49 del decreto legislativo 231/07).
Si intende evitare di legittimare la circolazione di mezzi di pagamento al portatore: per questi mezzi detti "senza padrone" i passaggi possono avvenire senza che sia necessaria alcuna formalità (a scapito della tracciabilità).
Le restrizioni
È evidente che i cittadini possono spendere il loro contante come vogliono, ma nei limiti imposti dalla regolamentazione contro il riciclaggio.
Oltre questi limiti, non c'è il divieto assoluto di pagare in contanti.
Il pagamento è possibile purché avvenga tramite assegni non trasferibili, bonifici, ogni altro strumento che risulti tracciabile (e tracciato) presso gli intermediari finanziari.
Un esempio può aiutare forse a sgombrare i dubbi per quanto riguarda le operazioni finanziarie. Se un cliente acquista un'autovettura per 18mila euro, utilizzando il contante si espone alla sanzione pecuniaria, oggi nella misura ricompresa tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito.
Se invece l'autovettura viene acquistata per un importo in contanti di 12mila euro, non si infrangerebbe alcuna norma, essendo oggi libera la circolazione di contante tra privati fino ai 12.500 euro.
Se chi vuole acquistare l'auto va alla propria banca e versa i 18mila euro sul proprio conto corrente, oppure richiede all'istituto di credito di emettere un assegno circolare a suo o altrui favore, consegnando la somma di denaro, non incorrerebbe in alcuna ipotesi sanzionatoria. Questo perché l'operazione viene "mediata" da un intermediario abilitato.
La mediazione
Anche per il futuro, con i nuovi limiti cui si è accennato, questa situazione non è destinata a cambiare.
Ognuno resta libero di depositare o prelevare presso le banche e le Poste, nonché – secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/07 – presso gli istituti di moneta elettronica, qualsiasi somma di denaro contante, senza incorrere in sanzioni amministrative.
Le norme contro il riciclaggio non tolgono la libertà dell'utilizzo del proprio denaro per la costituzione di provviste su conti correnti o per eseguire versamenti a qualsiasi titolo presso gli intermediari.
Paradossalmente si può entrare nel proprio istituto di credito con grandi valigie di denaro contante, senza che ciò costituisca comportamento vietato.
Va invece precisato che, pur non essendo impedito il prelievo di ingenti somme in contanti – dato che il denaro depositato su un conto corrente è di proprietà del cliente – è vietato a quest'ultimo, una volta al di fuori dello sportello bancario o postale, utilizzarlo per compiere operazioni sopra la soglia di legge con altri privati.
Se invece il denaro stesso viene ulteriormente utilizzato presso un diverso intermediario abilitato – per esempio, esco dalla banca con il contante e lo verso sul mio conto presso un ufficio postale – il comportamento non sarebbe elusivo di alcuna norma.
Sotto traccia
Per consentire le transazioni tra privati sopra la soglia, le norme antiriciclaggio prevedono l'utilizzo obbligatorio di titoli e strumenti di pagamento nominativi, ossia in cui ci sono il nome e il cognome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Se così non fosse, la classica valigetta di denaro verrebbe sostituita, eludendo le limitazioni, da titoli idonei alla circolazione tra più soggetti (per esempio, un assegno libero, più volte girato tra diversi prenditori).
Questo tipo di regole ha creato non pochi fastidi ai riciclatori, che ovviamente privilegiavano e privilegiano i passaggi di contante per occultare la provenienza delittuosa del denaro e utilizzarlo in operazioni perfettamente lecite (ciò che concretizza, per l'appunto, il reato e l'operazione tipica di riciclaggio).
Esempio emblematico, purtroppo sempre attuale, viene dall'estorsione: i soldi del cosiddetto "pizzo", pagato dai commercianti e dagli imprenditori in molte aree del nostro Paese – fonte di reddito tra le più corpose per la criminalità organizzata – sono per lo più richiesti in contanti.
Queste somme vengono poi depositate presso istituti di credito da soggetti insospettabili, oppure vengono da questi ultimi impiegate in transazioni commerciali consentite, nelle ricariche di tessere telefoniche, nell'acquisto di biglietti ferroviari o servizi non richiedenti l'impiego di grossi importi (sopra soglia), nell'acquisto di beni, nel regolamento di veri e propri "conti correnti occulti" tra bande per la fornitura di droghe o armi.
Ci si chiederà come sia possibile evitare queste evenienze, oppure, allo stesso modo, come sia facile riapplicare la norma sul divieto di utilizzo del contante, se le operazioni non sono tracciate (i classici pagamenti in nero).
La ricostruzione del passaggio di somme, in questi casi, è assai ardua, inutile nasconderlo, ma l'errore di farle transitare per un canale tracciabile, prima o poi, viene commesso. La successiva scoperta della «catena di Sant'Antonio» è affidata alle Forze dell'Ordine, che, in verità, ci riescono sempre più spesso e con grande professionalità. Lo dimostrano i recenti e frequenti sequestri di somme e beni ai boss della mafia, dopo attente ricostruzioni circa la loro provenienza, ma partendo da operazioni dove spesso si è utilizzato anche contante.
Tutto ciò rende possibile, anzi talvolta doverosa, l'attivazione di segnalazioni di operazioni sospette a fronte di transazioni e movimentazioni di contante.
Ci si chiede, per esempio, se bisogna segnalare all'Uif (Unità di informazione finanziaria) operazioni palesemente in nero, cioè quando il contante è il frutto di evasione fiscale.
Certo, i dati contenuti negli archivi unici informatici (Aui) degli intermediari e dei professionisti possono essere utilizzati a fini fiscali (come sancito definitivamente dal comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 231/07). Ma non sono oggetto di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio i reati presupposto - l'evasione fiscale è uno di questi - bensì, tra le altre, le "anomalie" nell'utilizzo di mezzi di pagamento.
Quindi, davanti a operazioni in contanti sproporzionate rispetto al profilo finanziario del cliente, è questa situazione che andrà segnalata, proprio come «anomalo utilizzo di contante non giustificato dall'attività svolta».
Le Autorità stabiliranno poi se si tratterà di reati tributari o di altro tipo.
Si riducono gli abilitati
Attenti a dove "spendere" il contante. Tra le novità importanti che scattano dal 30 aprile va sottolineata quella che attiene ai canali in cui si spende il contante: essi si riducono drasticamente anche tra gli intermediari finanziari.
Anche se obbligati all'osservanza delle norme contro il riciclaggio, fino a 29 aprile compreso sarà ancora possibile andare presso una Sim o una compagnia di assicurazione e pagare in contanti dei servizi resi da queste società, per qualsiasi importo. Per esempio, posso ordinare presso una Sim 100mila euro di titoli pagandoli in contanti. Dal 30 aprile ciò non sarà più possibile, dato che essi non saranno intermediari "abilitati" a queste operazioni, pur rimanendo intermediari "finanziari" per loro natura.
I pagamenti loro destinati andranno effettuati con assegni non trasferibili a loro intestati.
Le operazioni frazionate
Attenzione al "cumulo" delle somme da trasferire. La violazione delle norme sul contante potrà essere contestata anche quando l'importo per il quale vige il divieto viene trasferito con più operazioni. Per esempio, pago al concessionario l'autovettura da 18mila euro con quattro versamenti da 4mila euro ciascuno e uno di 2mila, sempre in contanti. Le autorità potrebbero contestare ugualmente l'infrazione, dato che il destinatario del versamento è lo stesso, la motivazione pure, e la somma ha superato nel complesso il limite consentito (nel nostro esempio, ciò avverrebbe sia oggi sia, a maggior ragione, dal 30 aprile).
Molto del contante che gira ancora per il mondo (circa 10 milioni di euro solo dall'Italia nel 2006, in crescita nel 2007) transita per i money transfer, cioè quegli intermediari che effettuano invii di denaro all'estero utilizzati soprattutto dagli immigrati che fanno rimesse nei Paesi d'origine.
Anche per loro, fino a oggi abilitati alla spedizione di somme pari a 12.500 euro (preventivamente accettate dai clienti) scatteranno dal 30 aprile nuovi limiti: al di sotto di 2mila euro. Se si vorranno inviare importi pari o superiori a 2mila euro e inferiori a 5mila andranno consegnati all'agente o all'intermediario in questione documenti idonei a comprovare che l'operazione è congrua e giustificabile rispetto al profilo economico dell'ordinante.
In pratica, andrà compilato un modulo d'ordine più articolato (di quello già utilizzato per gli invii fino a 2mila euro), che conterrà la dichiarazione dello scopo dell'operazione, dei dati del destinatario, della professione e del reddito del soggetto che invia (il sender, nel linguaggio tecnico).
La dichiarazione falsa espone a una sanzione penale. Anche nel caso dei money transfer vige il "cumulo": la previsione di soglie di "frazionamento" - ossia di invii massimi per sette giorni - impedirà di fatto di mandare più di 5mila euro in una settimana senza subire contestazioni delle Autorità.
I controllori
Chi può contestare le violazioni a queste norme? La "contestazione", e relativo verbale, può essere fatta dalla Guardia di Finanza oppure dall'Uif, l'Unità di informazione finanziaria che dal 1° gennaio scorso ha sostituito l'Uic (Ufficio italiano cambi).
Le sanzioni verranno comminate dal ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso la Commissione per le infrazioni valutarie.
I soggetti sanzionati non sono però solo i clienti degli intermediari finanziari o dei professionisti, bensì anche coloro che hanno consentito il trasferimento senza accorgersene, ovvero senza comunicarlo al ministero dell'Economia.
Quindi, se davanti a un libero professionista si effettuasse un passaggio a un altro soggetto di contanti sopra i 5mila euro, il professionista ha, già oggi, l'obbligo di effettuare (entro 30 giorni) la comunicazione di questo evento al ministero dell'Economia.
Con un modulo ad hoc il professionista deve attestare di aver "assistito" a un passaggio di contante tra soggetti diversi, per importo superiore alla soglia consentita, fornendo le loro generalità. I protagonisti del passaggio di contante si vedranno poi recapitare dal ministero dell'Economia il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 49 del decreto 231/2007. Con sanzioni che possono essere ricomprese tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito.
Se il consulente non provvedesse alla comunicazione, in caso di accertamento verrebbe egli stesso assoggettato alla sanzione che varia (a seconda dell'entità del trasferito e della gravità della fattispecie) dal 3 al 30% dell'importo, con possibilità di "oblazione", ossia di versamento in misura ridotta fino a un terzo se effettuato nei 30 giorni successivi al ricevimento del verbale.
Questa violazione si potrebbe però contestare anche a coloro che si "passino" denaro contante presso una banca. Prelevare da un conto corrente somme in contanti superiori alla soglia, per riversarli contestualmente su conti correnti intestati a un'altra persona (per esempio, prelevo 6mila euro dal mio conto e poi verso il contante sul conto di mia moglie), concretizza la violazione.
In questo caso, un bonifico o giroconto eviterebbero qualsiasi conseguenza negativa.
Un'ultima notazione. Le regole appena descritte non sono applicabili per i trasferimenti all'estero di contante.
Paradossalmente - e a questo proposito si auspica un coordinamento - dal 15 giugno 2007 è possibile per i cittadini che entrano o escono da uno Stato dell'Unione europea portare al seguito denaro contante per somme superiori a 10mila euro purché, al superamento di quella soglia, essi effettuino comunicazione alle Autorità doganali. La soglia per i trasferimenti intracomunitari è di 12.500 euro.
Fonte:
Ranieri Razzante
Il Sole 24 Ore |
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