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exa_gon
Registrato: 03/01/08 22:43 Messaggi: 6
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Inviato: Sab Gen 05, 2008 2:37 pm Oggetto: Cambio di destinazione d'uso |
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Buongiorno,
visto il mio primo post, do il saluto a tutti...
Poi vi chiedo informazioni sulla fattibilità della sottoriportata :
Vorrei acquistare un immobile attualmente accatastato come magazzino ( C/2 ) per portarlo ad abitazione e quindi andarci a vivere.
Il codesto magazzino è all'interno di un condominio adiacente a garage e cortile.
L'agente immobilirè dice che per Regolamento Condominiale, il cambio di destinazione d'uso deve essere approvato all'unanimità dai condomini, ma andando a leggere il regolamenti condominiale, non ho trovato nessuna citazione in riguardo.
Ora mi chiedo, per cambiare la destinazione d'uso di un immobile, qual'è la via corretta? ( DIA e basta, piuttosto che ?, richiesta di abitabilità/agibilità..)
Immagino che dovrei rivolgermi anche a un geometra per capire da piano regolatore se è possibile effettuare il cambio, corretto?( si puo effettuare anche via internet?)
Tutte le info son ben gradite.
Grazie mille in anticipo. |
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trepercento
Registrato: 31/01/07 18:00 Messaggi: 1212 Residenza: monza
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Inviato: Sab Gen 05, 2008 2:49 pm Oggetto: |
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ciao exa_gon e benvenuto nel forum-immobiliare
per effettuare il cambio di destinazione d'uso devi rivolgerti ad un geometra che farà tutte le verifiche del caso e procederà a presentare la pratica in comune.
non mi risulta che per il cambio di destinazione debba intervenire la maggioranza del condiominio.
ciao e alla prossima |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 709 Residenza: TARANTO
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Inviato: Sab Gen 05, 2008 8:54 pm Oggetto: |
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Giusto per completare l'intervento dell'amico Trepercento, le dico che per il cambio di destinazione d'uso da categoria catastale C2 a categoria A3, c'è bisogno del geometra, il quale deve istruire la pratica D.I.A. da presentare al Comune e deve provvedere al riaccatastamento dell'immobile, tenendo ben presente che il progetto di trasformazione deve rispettare il dettato del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
Il condominio potrà richiedere che vengano revisionate le tabelle millesimali a sue spese (indispensabile a seguito del cambio di destinazione), mentre l'amministratore ha l'obbligo giuridico di controllare come saranno realizzati gli scarichi e tutto ciò che può riguardare strutture comuni e decoro del fabbricato.
Quindi il progetto deve essere esposto all'amministratore il quale dovrà anche farle presente tutti i costi aggiuntivi di un'operazione del genere:
Citofono - antenna centralizzata - portone d'ingresso - allacciamenti - cassetta postale ecc.
Il mio consiglio è quello di valutare preventivamente la fattibilità dell'opera, giusto per non trovarsi in difficoltà dopo, perchè non sempre il cambio di destinazione d'uso è possibile.
Tenga presente anche i costi dell'operazione: sono abbastanza rilevanti.
Saluti |
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exa_gon
Registrato: 03/01/08 22:43 Messaggi: 6
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Inviato: Dom Gen 06, 2008 2:12 pm Oggetto: costi |
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Questo magazzino è un locale a parte, quindi immagino che i costi per i nuovi apparati siano a mio carico ovviamente..tipo l'allacciamento al citofono, piuttosto che l'antenna( che ne prevederei una a parte ) etc etc.
Ma giusto per informazione, i costi di cambio di destinazione d'uso per un'immobile di 100 mq, a quanto ammontano all'incirca ?
grazie |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 709 Residenza: TARANTO
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Inviato: Dom Gen 06, 2008 4:54 pm Oggetto: |
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I costi dell'operazione, almeno nella città in cui vivo, si aggirano sui 3.000,00 euro, ma varia a seconda delle difficoltà che s'incontrano.
Saluti |
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exa_gon
Registrato: 03/01/08 22:43 Messaggi: 6
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Inviato: Dom Gen 06, 2008 6:44 pm Oggetto: |
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Bè, non sono costi onerosissimi pensando al risparmio che si ha nell'acquistare un'immobile accatastato come c/2.
Comunque vado un po OT, avendo il tetto di sola mia proprietà, sarebbe possibile poter creare un gazebo verandato ( con scala interna) con una parte di giardino pensile?..anche qui autorizzazioni DIA etc ?...
Grazie mille di nuovo. |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 709 Residenza: TARANTO
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Inviato: Dom Gen 06, 2008 6:47 pm Oggetto: |
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Deve incaricare un mio collega perchè per certe opere fisse è necessaria la concessione edilizia, ma anche il parere dell'assemblea.
Saluti |
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exa_gon
Registrato: 03/01/08 22:43 Messaggi: 6
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Inviato: Lun Gen 07, 2008 12:37 pm Oggetto: |
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Non riesco ancora a capire una cosa riaguardo alla regolamentazione ...
l'agente che tratta l'immobile, dice che attualmente il cambio di destinazione d'uso non è fattibile perchè il condominio, in particolare l'amministratore non da il permesso e non si ha l'unanimità condominiale.
Vi allego il contratto condominiale...voi che ne pensate?...non vorrei acquistare un magazzino e poi non riuscir ad andarci ad abitare :(
Grazie ancora
| Citazione: |
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Il presente regolamento è da intendersi obbligatorio per tutti i proprietari, nonché per i locatari, acquirenti e successori a qualunque titolo nella proprietà dello stabile in oggetto.
Art.1) Ubicazione e provenienze
Il complesso immobiliare denominato ....— e comprende la piena proprietà del terreno distinto al N:...
I confini dell'immobile sono: ....
Le opere di edificazione dello stabile e delle sue pertinenze risalgono a Concessione Edilizia n. ... del ... rilasciata dal Comune di .....
Art. 2) Consistenza
Il complesso è costituito da:
a) palazzina elevata a 5 piani F.T. più mansarda oltre ad un piano interrato destinato a cantine e locali tecnici
b) cortile interno con bagno ad uso comune
c) magazzini e box di uso esclusivo posti all'interno del suddetto cortile
A questo regolamento viene allegato un disegno riproducente la planimetria generale in scala 1:500 e le planimetrie dei diversi piani in scala 1:200 con le relative cantine di pertinenza.
Dette planimetrie hanno valore puramente indicativo e pertanto nessuna eccezione potrà essere opposta dai condomini in merito ad eventuali differenze che si dovessero riscontrare fra lo stato di fatto in cui trovasi lo stabile, le unità immobiliari che lo compongono e le planimetrie e le piante di esso rappresentativo.
Art. 3) Proprietà Collettive
Costituiscono proprietà comune indivisibile ed inalienabile a favore di tutti i condomini nelle proporzioni indicate al successivo Art. 4
a) l'area su cui sorgono i fabbricati, le aree a giardino ed il cortile come circoscritta in planimetria generale con le lettere A - B -C - D -E
b) le fondazioni, le strutture portanti, i muri maestri, i cornicioni, le grondaie, i tubi di scarico delle acque piovane, le facciate e le coperture
c) il vano scala, l'ingresso carraio, le aree di accesso pedonale e carraio, le relative zone a verde, il bagno posto in cortile
d) al piano interrato: la rampa di accesso alle cantine, il corridoio di disimpegno
e) la recinzione del condominio con relative cancellate, portoni carrai e pedonali
f) le reti di fognatura e tubi di scarico delle acque, le condutture dell'acqua e del gas, le linee elettriche, la rete di distribuzione e le colonne montanti dell'impianto di riscaldamento;
il tutto sino all'ingresso delle singole unità immobiliari
g) le opere le installazioni ed i manufatti che sono indispensabili all'uso comune ed alla conservazione dell'edificio o che sono considerati tali per legge e per consuetudine
h) quant'altro indicato nelle disposizioni del Codice Civile
i) si specifica nel presente Regolamento di Condominio, che l'uso prolungato e/o continuativo di parti comuni del condominio non dà possibilità di adire ad _uso, possesso e consuetudine" od a qualsiasi altra forma di presa di possesso del bene considerato comune.
Art. 4) Quote di Partecipazione
L'entità delle quote di comproprietà dei singoli partecipanti alla comunione è espressa in millesimi in base alle tabelle allegate al presente regolamento.
Art. 5) Aree di accesso e manovra
I portoni carrai, l'androne carraio ed il cortile interno, potranno essere utilizzati per l'accesso dei singoli veicoli, per lo scarico ed il carico di materiali.
In nessun caso potranno essere destinati a parcheggio di automezzi, o comunque di veicoli o materiali, fatta salva l'area indicata nella planimetria allegata al presente regolamento di condominio, denominata _area per il parcheggio temporaneo" ove sarà possibile parcheggiare biciclette e/o ciclomotori nel numero massimo di una per unità immobiliare.
Art. 6) Uso delle cose comuni e migliorie nell'interesse dei singoli
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ed al carattere estetico ed architettonico dell'edificio.
Le cose comuni debbono essre usate in modo da non ledere le esigenze e le finalità dei condomini, osservando le limitazioni previste dagli artt. 21 — 22 — 23 — 24 di cui infra.
Art. 7) Innovazioni
La maggioranza dei condomini, con le modalità stabilite dal C.C. può disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento, all'uso più comodo od al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico, o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condomino.
Art. 8) Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione comporti una spesa gravosa, od abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni ed all'importanza del condominio, o consista in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendano trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo alla spesa.
I condomini, loro eredi od aventi causa, possono tuttavia in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 9) Proprietà Esclusiva
Ciascun condomino ha la proprietà esclusiva, oltre che dell'unità immobiliare di cui esso è titolare, della porta di ingresso alla stessa, dei balconi e delle ringhiere, dei serramenti sia interni che esterni, nonché di tutti i servizi di cui l'unità immobiliare è dotata sino al punto di allacciamento nella parte comune.
La porta di ingresso alla unità, i balconi e le ringhiere, i serramenti sia interni che esterni devono essere uniformati all'intero condominio, sia nella forma che nei colori.
Art. 10) Tutti i condomini sono tenuti a rispettare le servitù apparenti, le limitazioni, i vincoli e le obbligazioni a carattere reale nascenti dagli atti giuridici e dalle situazioni di fatto.
Art. 11) Ispezione ai lavori nei locali di proprietà particolare
Ogni condomino è obbligato ad eseguire, nei locali di sua proprietà, le riparazioni la cui omissione può danneggiare altri condomini o comproprietari, la stabilità, l'uniformità esteriore ed il decoro dell'edificio.
Ogni comproprietario a richiesta dell'Amministratore previo congruo avviso, deve altresì consentire all'interno dei locali di sua proprietà, che si proceda, sempre con i dovuti riguardi, ad ispezionare i lavori che si dovessero eseguire sulle parti comuni dell'edificio, nell'interesse della comunione e dei condomini, salvo il diritto alla riserva dei danni.
In ogni caso i condomini prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori ai muri portanti ovvero strutture che comunque possano interessare la stabilità o l'estetica dell'edificio o di parte di esso, devono ottenere regolare autorizzazione dell'assemblea.
Art. 12) Contributo alle spese degli enti comuni
Le spese per la conservazione e manutenzione delle cose comuni o destinate ad uso comune, nonché quelle per i servizi comuni, sono ripartite tra i condomini secondo le disposizioni degli artt. 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 del presente regolamento
Art. 13) Contributo alle spese relative alle parti e cose di cui al precedente Art. 3
Tutti i Condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere in condizioni di comodità e decoro le cose comuni elencate all'Art. 3 del presente regolamento, nonché per la ordinaria manutenzione dell'immobile, per la gestione dei servizi comuni quali il servizio igienico del cortile, la caldaia, ecc. ed a quelle di amministrazione, assicurazione dell'edificio ed a qualsiasi altro gravame per il quale non è possibile la ripartizione.
Salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti, tutti i condomini devono contribuire alle spese di cui al comma precedente in proporzione delle rispettive quote espresse in millesimi e riportate nella tabella allegata al presente regolamento di condominio.
Art. 14) Coperture
Le spese di manutenzione e di ricostruzione delle coperture dei diversi fabbricati, verranno ripartite in base all'art. 1126 C.C.
Art. 15) Ascensore
L'ascensore è di proprietà condominiale. Le spese di manutenzione e di esercizio sono da dividere tra i singoli condomini in proporzione delle rispettive quote espresse in millesimi e riportate nella tabella allegata al presente regolamento di condominio.
Art. 16) Spese ed impianto di riscaldamento
Il vano ove è installata la caldaia, le apparecchiature inerenti, compresi i tubi di derivazione fino ai singoli allacci delle colonne montanti, sono di proprietà comune ed indivisibile nella proporzione dei mc. Riscaldati per lotto.
In tal maniera verranno suddivise tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti alle apparecchiature ed ai locali suddetti.
Il locale sopradetto è vincolato e non può altresì essere disposto che a tale servizio; l'accesso sarà permesso ad un singolo incaricato oltre alle persone addette alla manutenzione ed alla gestione dell'impianto di riscaldamento.
Le tubazioni tanto di andata che di ritorno dell'impianto stesso oltre al piede di ogni singola colonna restano e fanno parte delle proprietà comuni, restando comune anche la loro manutenzione.
Le tubazioni che si diramano dalle rispettive colonne montanti ai singoli alloggi e i corpi riscaldanti di ogni singolo appartamento sono di proprietà degli stessi e la loro manutenzione (tutta) resta a loro carico.
La gestione del riscaldamento verrà corrisposta in proporzione ai mc. Riscaldati per singolo appartamento; i mc. Sono calcolati al netto dei muri esterni, di ogni singolo appartamento, compresi tutti i muri interni per l'altezza netta tra pavimento e soffitto.
Art. 17) Spese per acqua potabile e acqua calda sanitari.
Il vano ove è installato l'autoclave, con tutti i suoi relativi apparecchi, è vincolato e non può essere disposto altrimenti che a tal servizio, l'accesso sarà permesso ad un singolo incaricato oltre alle persone addette alla manutenzione ed alla gestione..
L'autoclave e le apparecchiature inerenti, compresi i tubi di derivazione sino ai singoli allacci delle colonne montanti sono di proprietà comune ed indivisibile. Verranno suddivise tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso quelle di consumo dell'acqua e di energia per l'apparecchiatura in base al numero degli utenti.
Le tubazioni sia di andata che di ritorno dell'impianto stesso oltre al piede di ogni singola colonna, sono di proprietà comuni e la loro manutenzione resta a carico del condominio.
Dall'allaccio da ogni singola colonna ai rispettivi alloggi e corpi di rubinetteria, boiler, ecc. sono di proprietà degli stessi e la loro manutenzione resta a carico dei proprietari delle singole unità.
Resta esclusivamente e tassativamente vietata la sosta, il parcheggio ed il lavaggio dell'auto, o altro, nel cortile, nel passaggio carraio.
Art. 18) Servizi Comuni
L'immobile viene dotato di uno spazio interno per la sosta temporanea di biciclette e motocicli a servizio comune e non esclusivo di qualsivoglia singolo condomino. Resta divieto di parcheggiare e/o ricoverare biciclette e motocicli o altro ancora, al di fuori dei suddetti spazi segnalati all'interno del cortile comune.
Il cortile interno può essere utilizzato come area gioco e svago bimbi durante gli orari diurni, senza arrecare danno e/o disturbo agli spazi comuni e/o privati limitrofi. L'orario stabilito è dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00.
L'assemblea dei condomini potrà deliberare norme circa l'utilizzo di detti spazi e la variazione di usi ed orari e/o la loro soppressione, con decisione a maggioranza dei m.mi di proprietà.
Art. 19) Destinazione ed uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza del lotto.
I condomini debbono fare uso dei beni sia comuni che di proprietà esclusiva in conformità alla loro funzione, destinazione o natura.
In particolare è vietato:
- destinare le unità immobiliari ad attività insalubri e contrarie all'igiene, che comportino esalazioni sgradevoli, rumori molesti, vibrazioni dell'edificio o che comunque turbino la tranquillità degli abitanti del condominio;
- destinare le unità immobiliari a deposito di materiali pericolosi quali esplosivi, sostanze notevolmente infiammabili e/o autodeflagranti
- tenere in casa animali che disturbino
- occupare le aree di pertinenza comune con materiali proprii senza il consenso dell'Amministratore
- far sporcare gli animali all'interno del cortile o delle aree comuni
E' in ogni caso vietato occupare gli spazi destinati a passaggio pubblico e/o condominiale.
Art. 20) Obblighi e divieti
Ciascun condomino è tenuto a notificare all'Amministratore la sua residenza abituale ed ogni cambiamento della stessa.
In difetto, tutte le comunicazioni, compresi gli inviti di partecipazione alle assemblee e pagamento di rate di spese condominiali, saranno effettuate a suo rischio presso gli altri condomini.
Il condomino che alieni la sua proprietà, l'affitti o cede il diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare, deve darne comunicazione all'Amministratore entro 30gg. Indicando gli estremi del titolo di cessione; in difetto egli sarà tenuto solidalmente con il cessionario di tali diritti al pagamento delle quote — spese condominiali.
Analoga comunicazione dovrà essere fatta dal subentrante il quale, in caso contrario, non potrà esercitare nei riguardi del Condominio i diritti derivanti dal suo titolo.
Ove le unità rimangano per lungo tempo disabitate i relativi condomini dovranno provvedere alla chiusura dei rubinetti, interruttori elettrici generali, del gas per uso domestico, indicare per iscritto all'Amministratore il recapito del detentore delle chiavi per il caso si verificasse la necessità di accedere urgentemente nei locali.
E' fatto specifico divieto di:
- installare sull'edifico insegne luminose e/o antenne telefoniche e varie senza il consenso unanime dei Condomini;
- stendere biancheria verso la facciata di corso ....;
- battere tappeti e zerbini prima delle ore 08.30 e dopo le ore 18.00;
- far circolare nelle proprietà comuni cani e/o animali pericolosi senza le dovute precauzioni (museruola, guinzaglio, ecc.);
- danneggiare aiuole e piante comuni o di uso comune;
- depositare rifiuti al di fuori dei contenitori a ciò predisposti;
- parcheggiare veicoli di qualsiasi tipo nelle aree comuni;
- Installare portoni box di fattura diversa da quelli esistenti;
- Utilizzare l’ascensore per effettuare traslochi;
- installare armadi e/o arredi ingombranti sui balconi lato strada;
- chiudere i balconi lato strada e/o cortile con verande o altre strutture similari
- modificare l’uniformità delle facciate del condominio con strutture, colori, arredi, ecc. diversi da quelli concordati in sede di assemblea;
- utilizzare tende per balconi diverse per forma e colore da quelle scelte in sede di assemblea, per le quali si rimanda ai disegni allegati al presente regolamento di condominio;
- occupare con qualsivoglia oggetto di uso privato, spazi comuni.
Art. 21) Regolamento interno e sanzioni
L'assemblea dei condomini potrà deliberare norme alle quali tutti i condomini devono attenersi, a tutela della reciproca tranquillità, del buon stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio.
Per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni, nonché quelle relative al comma precedente, l'assemblea potrà stabilire una sanzione pecuniaria e la sua entità sarà devoluta al fondo di cui l'Amministratore disporrà per le spese ordinarie, fatta salva la responsabilità del trasgressore ai sensi di legge.
Art. 22) Frazionamento — Affittanze — Vendite — Riunione di più unità immobiliari
E' facoltà di ogni condomino affittare i locali di sua proprietà.
Ogni unità immobiliare costituita alla formazione del Condominio potrà essere riunita con altre: sono consentite pure le occorrenti modifiche interne purchè sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 11.
I condomini non potranno alienare frazionatamene la loro unità immobiliare, salvo il consenso da parte degli altri condomini.
Art. 23) Assicurazione edificio
L'intero fabbricato dovrà essere assicurato contro il danno dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas, per la responsabilità civile contro terzi e per quant'altro indicato nella polizza già esistente.
Art. 24) Organi di rappresentanza e amministrazione.
Gli organi di rappresentanza e amministrazione sono:
- l'Amministratore
- Il Consiglio dei Condomini
- L'Assemblea
Art. 25) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del Codice Civile
Libro 3° - Titolo VII — Capo II — articoli dal 1117 al 1139.
Art. 26) Regolamento Interno
L'assemblea dei condomini potrà deliberare norme alle quali tutti i condomini dovranno sottostare a tutela della reciproca tranquillità e del buono stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio.
Art. 27) Amministrazione — Nomina — Attribuzioni
L'assemblea dei condomini provvederà alla nomina di un amministratore scelto fra i comproprietari oppure fra estranei, il quale durerà in carica un anno e sarà rieleggibile.
L'amministratore dimissionario ha l'obbligo di rendere conto della sua gestione e deve in ogni caso consegnare su richiesta al successore, o in sua mancanza al consiglio dei condomini, tutti i documenti e gli atti dell'amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca o delle dimissioni, indipendentemente da ogni eventuale contestazione in corso.
L'amministratore provvede alle spese ordinarie di pulizia ed illuminazione dell'edificio ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni e per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
All'uopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione tra i condomini in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
Tale procedimento è sottoposto all'esame dell'assemblea dei condomini; entro venti giorni dall'approvazione da parte di essa ciascun condomino è tenuto a versare la quota d contributo destinata a costituire il fondo comune per le spese di gestione ordinaria, secondo le modalità stabilite dall'assemblea stessa.
L'amministratore provvede inoltre:
a) all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ed a curare l’osservanza dei regolamenti ;
b) alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle spese alle relative scadenze ;
c) a dirimere se possibile, le eventuali divergenze tra condomini ;
d) agli atti che abbiano per scopo la conservazione dei diritti comuni.
L’amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse abbiano carattere urgente ed inderogabile e quando sia intervenuto il parere favorevole del consiglio dei condomini, fermo restando l’obbligo di convocare al più presto l’assemblea per la ratifica qualora la spesa complessiva ecceda la somma annua preventivata.
Egli, alla fine di ciascun anno finanziario, deve rendere conto della sua gestione all’assemblea dei condomini. L’amministratore deve tenere la contabilità varia delle spese di gestione condominiale, un libro di cassa, un elenco dei proprietari con le loro generalità e l’indicazione del domicilio e della residenza qualora non abbiano dimora abituale nell’edificio.
Art. 28) Rappresentanza
Nel limite delle attribuzioni stabilite nell’articolo precedente, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi.
Può essere convocato in giudizio per qualsiasi azione concernente le parti comuni dell’edificio ; a lui sono notificate le ordinanze dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Art. 29) Provvedimenti presi dall’amministratore
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza il pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nei termini previsti dall’art. 1137 C.C.
Art. 30) Consiglio dei condomini
Il consiglio dei condomini è composto di due membri eletti dall’assemblea e dura in carica un anno.
Esso è l’organo consultivo dell’amministratore che lo convocherà ogni qual volta lo ritenga necessario.
Il Consiglio dei condomini deve esercitare il controllo amministrativo, tecnico e contabile sulla gestione del condominio e riferire all’assemblea con motivazione relativa. Esso sostituisce l’amministratore in casi di assenza temporanea.
Art. 31) Assemblea dei Condomini - Convocazione
L’assemblea dei condomini si riunisce in via ordinaria non oltre 60 giorni dalla chiusura dell’anno finanziario, ed in via straordinaria quando l’amministratore lo reputi opportuno o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata da almeno due condomini che rappresentino più di un sesto del valore dell’edificio.
L’assemblea è convocata a cura dell’amministratore mediante avviso individuale almeno quattro giorni prima della data fissata.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno indicante le materie da sottoporre alle deliberazioni dell’assemblea, la data di adunanza di seconda convocazione che può essere fissata in un giorno successivo alla prima e non oltre 10 giorni dalla medesima.
Se l’amministratore o il consiglio dei condomini omettono di convocare l’assemblea, ai sensi del 1° comma, questa può essere convocata da ciascun condomino, con le formalità di cui sopra.
Il disposto del precedente comma si applica anche nel caso in cui l’amministratore non provveda alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta fatta dai condomini a norma del 1° comma precedente.
I convenuti all’assemblea nominano di volta in volta un presidente ; segretario dell’assemblea, salvo inpedimenti o incompatibilità è l’amministratore stesso.
Ogni condomino ha il diritto di farsi rappresentare nell’assemblea da altra persona anche estranea al condominio che non sia l’amministratore, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione o con lettera a parte.
Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivise a più persone, queste hanno il diritto ad un solo rappresentante all’assemblea che sarà designato dagli intervenuti ; in difetto, vi provvederà per sorteggio il presidente.
Ogni riunione dovrà essere verbalizzata su apposito registro e convalidata dal presidente rappresentante dei restanti condomini.
Qualora l’amministratore sia condomino dovrà astenersi dalle deliberazioni relative a censure dela sua gestione, nonchè da quelle che riguardino provvedimenti da lui adottati.
Art. 32) Validità per la costituzione dell’assemblea
L’assemblea è regolarmente costituita secondo le disposizioni di legge ed a norma degli artt. 1136 e segg. del C.C.
Art. 33) Chiusura dell’esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude ogni anno il 15.04 (quindici aprile). La somma risultante a debito dei singoli condomini dovrà essere corrisposta entro venti giorni dalla comunicazione dell’amministratore.
Art. 34) Rilevamenti di contratti stipulati dalla proprietà venditrice - Imposte e Tasse -
Riserve.
Si dà atto che gli acquirenti di parti dello stabile del condominio in oggetto hanno l’obbligo di rilevare all’atto dell’acquisto ed in forza dell’acquisto medesimo pro - quota tutti i contratti relativi ai servizi generali quali acqua, energia elettrica, gas, spazzatura, centrale termica, ascensore, ecc. stipulati in precedenza dalla proprietà venditrice, intendendosi che gli acquirenti di parti dello stabile subentrano, con la firma dell’atto di acquisto, in detti contratti sino alla loro scadenza contrattuale.
Le spese per le imposte e tasse e tutte quelle altre sia ordinarie che straordinarie che si riferiscono all’interno dei singoli lotti saranno esclusivamente a carico di ogni singolo proprietario.
Dovranno considerarsi facenti parte di ogni appartamento anche le seguenti opere esterne : la porta di accesso all’alloggio, i serramenti esterni, i davanzali, i balconi e le ringhiere, ed in genere ogni altra opera che risulta di uso e pertinenza esclusiva di ogni singolo lotto. Si precisa che la forma, il colore e la manutenzione delle opere esterne suddette debbano essere uniformate a tutto il condominio.
Art. 35) Disposizioni generali
Per eventuali infrazioni al seguente regolamento e per quanto non fosse previsto in detto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente codice civile.
Qualunque controversia dovesse insorgere fra i condomini dovrà essere deferita e risolta possibilmente da un collegio arbitrale.
Gli arbitri saranno nominati : uno dai condomini, uno dall’amministratore, ed il terzo dal Presidente del Tribunale di ......
Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori.
TABELLA MILLESIMI DI COMPROPRIETA’
per gestione annuale del Condominio
LOTTO SUDDIV. M.MI
Spese scala Ascensore Acqua Autor.&Mag. Riscald.
ALLOGGIO P.T. 104 / n° pers. 98 145 mc.
ALLOGGIO P.1 215 190 n° pers. 98 294 mc.
ALLOGGIO P.2 215 230 n° pers. 98 294 mc.
ALLOGGIO P.3 215 270 n° pers. / 294 mc.
ALLOGGIO P.4 215 310 n° pers. / 294 mc.
UFFICIO P.T. 36 / / / 38 mc.
MAGAZZINO / / 1 608 /
BOX / / / 98 /
N.B.: La gestione annuale potrà variare nel corso del tempo con acquisti - cessioni e quant'altro possa andare a modificare la situazione attuale.
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 709 Residenza: TARANTO
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Inviato: Lun Gen 07, 2008 2:34 pm Oggetto: |
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Caro amico, vorrei essere più preciso con lei, ma deve usarmi la cortesia di recarsi direttamente dall'amministratore di condominio chiedergli a quale articolo del regolamento di condominio si riferisce, per vietare il cambio di destinazione d'uso.
Solo così posso formulare un giudizio.
Grazie, in attesa la saluto cordialmente |
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exa_gon
Registrato: 03/01/08 22:43 Messaggi: 6
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Inviato: Lun Gen 07, 2008 2:38 pm Oggetto: |
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eh, anche io vorrei andare dall'amministratore di condominio, ma l'agente immobiliare me l'ho impedisce causa bla bla bla..una serie di vicessitudini passate.
ecco perchè sto cercando di capirci di piu, cercando documentazione e pareri.
grazie |
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