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Messaggio |
luca5912
Registrato: 06/11/07 09:28 Messaggi: 4 Residenza: L'Aquila
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 10:37 am Oggetto: Cancello in proprietà privata di uso comune di due villette |
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Salve, sono nuovo di questo forum e mi auguro di avere indovinato lo spazio per porre la mia domanda.
Abito in un complesso costituito da due unità immobiliari fra loro adiacenti per un lato. Le due case, realizzate su un unico lotto, hanno attualmente delle pertinenze private e due accessi in comune, uno carrabile ed un'altro pedonale che girano intorno alla mia casa. Io abito nell'unità a monte, mentre il mio vicino occupa l'unità sottostante, a valle. Entrambi per accedere alle nostre abitazioni dobbiamo percorrere i due accessi in comune. E' mia intenzione chiudere, con un unico cancello elettrico, gli accessi in comune alle due abitazioni sia per ovvi motivi di sicurezza che estetici e di delimitazione della proprietà. Ho sottoposto al vicino il progetto ma questi ha detto che non ha nessuna intenzione di realizzarlo, anzi è contrario perchè ha paura di rimanere "chiuso" fra due cancelli (alla fine del passo carrabile in comune lui ha un cancello a tutela della sua proprietà) avanzando delle ipotetiche richieste di risarcimento danni un domani dovesse avere un incidente uscendo con la propria autovettura. Premetto che il cancello di cui sopra verrebbe a restringere il passo carrabile di circa 30 - 40 cm lasciando comunque a disposizione 4 mt di apertura.
Ho comunque il diritto di realizzare il cancello al riparo dalle sue minacce?
GRAZIE MILLE |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 672 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 11:48 am Oggetto: |
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Pur essendo due realtà abitative autonome, si è costituito un condominio definito "MINIMO", per cui valgono tutte le leggi sulla comunione e tutto deve avvenire secondo i canoni dettati dalla legge del condominio.
Quindi convocazione dell'assemblea in modo formale, trascrizione delle delibere su apposito registro ecc.
Quindi alla luce della normativa, lei NON può operare UNILATERALMENTE, anche perchè trattasi di innovazione, quindi deve soltanto cercare, nel tempo, di convincere il confinante che l'innovazione proposta è un bene di godimento comune e che i sistemi di sicurezza sono tali da garantire l'incolumità delle persone o cose.
Cordiali saluti |
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luca5912
Registrato: 06/11/07 09:28 Messaggi: 4 Residenza: L'Aquila
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 1:13 pm Oggetto: |
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| Capisco, ma se questo persona non vuole dialogare con il suo atteggiamento non fa che ledere un mio diritto. Non ho alternative? |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 672 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 3:51 pm Oggetto: |
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L'alternativa c'è: far valere le sue ragioni davanti al giudice, semprechè le ritenga indispensabili.
Egregio, purtroppo questa è la realtà.
Saluti |
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luca5912
Registrato: 06/11/07 09:28 Messaggi: 4 Residenza: L'Aquila
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 4:45 pm Oggetto: |
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Chiedo scusa anticipatamente e Le prometto di non replicare. Cosa intende per andare davanti al giudice ? Rivolgermi al Giudice di pace oppure ......
Grazie ancora |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 672 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 5:10 pm Oggetto: |
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Se il condominio di edificio è costituito da due soli partecipanti e difetta quindi, per mancanza del presupposto di una pluralità di condomini, la possibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c. sulla costituzione delle assemblee e la validità delle sue delibere, operano le norme sulla comunione in generale e, fra queste, l'art. 1105 c.c., il quale consente il ricorso all'autorità giudiziaria per superare un contrasto fra i due partecipanti che pregiudichi la necessaria amministrazione della cosa comune: ove però uno dei due partecipanti intenda procedere, contro la volontà dell'altro, ad innovazioni (nella specie l'installazione di un ascensore) o, in genere, ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è applicabile non l'art. 1105 c.c., riguardante i soli atti di ordinaria amministrazione, ma l'art. 1108 c.c. e pertanto, di fronte alla materiale impossibilità di formare fra due soli condomini la maggioranza prevista da quest'ultima norma, deve concludersi con l'escludere che l'interesse di uno dei due partecipanti all'innovazione od all'atto di straordinaria amministrazione trovi nell'ordinamento tutela giuridica per superare l'opposizione dell'altro partecipante.
* Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1975, n. 1604.
Ritengo che sia materia della magistratura ordinaria.
Poi, può scrivere tutte le volte che vuole, anche più volte, riceverà sempre una risposta adeguata.
Cordialità |
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luca5912
Registrato: 06/11/07 09:28 Messaggi: 4 Residenza: L'Aquila
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 5:27 pm Oggetto: |
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La ringrazio ancora e, considerata la sua disponibilità, le pongo un'altra domanda.
Nelle due unità immobiliari abitano 3 nuclei familiari. Più specificatamente 2 nell'unità immobiliare dove abito io e il terzo nell'altra unità (quella che si oppone).
L'assemblea condominiale da quanti membri è composta nel nostro caso ?
Fino ad ora lo scontro è stato sempre alla pari soprattutto perchè io parlavo a nome anche di mia madre ( che occupa l'altro appartamento) senza pensare ad una realtà di tipo amministrativa/condominiale.
Cordiali saluti e grazie |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 672 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mar Nov 06, 2007 5:54 pm Oggetto: |
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Caro Luca quando si parla di maggioranza numerica, s'intende quella riferita alla proprietà dell'unità immobiliare, per la quale non può che essere UNA, quindi prescinde dalla composizione dei nuclei familiari.
Io capisco il suo rammarico per una banalità che, in realtà condominiali più consistenti, si supererebbe con altro tipo di maggioranza, quindi se posso darle un consiglio super partes, sarei del parere di lasciar cadere, temporaneamente, la cosa ma nello stesso tempo cercherei di convincere il vicino della bontà dell'opera, fornendogli garanzie sulla sicurezza soprattutto, magari facendolo parlare con la ditta che dovrebbe eseguire il lavoro.
Un caro saluto Luca |
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