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Messaggio |
cheriesh
Registrato: 25/07/07 13:12 Messaggi: 1
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Inviato: Mer Lug 25, 2007 1:27 pm Oggetto: Scadenza contratto di locazione immobile commerciale |
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Buona giornata a tutti. Vorrei proporvi un quesito in relazione alla mia situazione attuale. A marzo 2008 mi scade il contratto di locazione (regolare 6+6) del negozio nel quale pratico la mia attività artigianale; non avendo ricevuto notizie sicure (solo voci di paese) sul destino del contratto stesso, vorrei sapere cosa posso fare: possono non rinnovarmi il contratto? quali sono i parametri per recedere alla scadenza? (raccomandata o semplice comunicazione scritta), e se volessi recedere io come dovrei comportarmi?
Grazie |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 787 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mer Lug 25, 2007 2:09 pm Oggetto: |
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Il contratto di locazione ad uso commerciale si rinnova di sei anni in sei anni (o di nove anni in nove anni per attività alberghiere), salvo che non sopraggiunga disdetta con preavviso, rispettivamente di 12 mesi o di 18 mesi. Alla prima scadenza contrattuale il contratto può, però, essere disdettato solo per i motivi di cui all'art. n. 392/78 e, cioè, se il locatore intenda adibire l'immobile ad abitazione (o alle attività commerciali di cui all'art. 27 della L. n. 392/78) propria, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; se intenda ricostruire o ristrutturare l'immobile (salvo, in tali casi, il possesso della relativa concessione o licenza edilizia). Affinchè il contratto di locazione ad uso commerciale non si rinnovi alla prima scadenza, è necessario che, con preavviso di 12 o di 18 mesi, sia inviata disdetta con l'indicazione dei motivi, tra quelli sopra indicati, per il diniego della rinnovazione. Nel caso in cui il locatore, alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso commerciale, neghi il rinnovo del contratto per una delle causali di cui all'art. 29 della L. n. 392/78 e recuperi la disponibilità dell'immobile dovrà adibire, entro sei mesi dall'avvenuta consegna, lo stesso agli usi o effettuare i lavori per i quali è stato negato il rinnovo del contratto. In difetto il conduttore potrà alternativamente chiedere il ripristino del contratto di locazione, oltre al rimborso delle spese ovvero il risarcimento danni sino a concorrenza di 48 mensilità dell'ultimo canone.
Contratto di locazione commerciale: indennità d'avviamento
In tutte le ipotesi di cessazione di contratti di locazione ad uso commerciale (sono espressamente esclusi gli usi "Studio Professionale") che comportino contatti diretti con il pubblico, per cause non ascrivibili a conduttore, a quest'ultimo è dovuta un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Come anticipato tale indennità non spetta qualora il contratto di locazione ad uso commerciale si risolva per inadempimento (o per recesso o per disdetta) del conduttore ovvero qualora si riferisca ad attività professionali o ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico.
La misura dell'indennità è pari a 18 mensilità o 21 mensilità dell'ultimo canone (rispettivamente per attività commerciali e per attività alberghiere). Tale misura è raddoppiata qualora il locatore o chiunque adibisca, entro un anno dalla cessazione del contratto, l'immobile alla medesima attività o ad attività affini. La corresponsione dell'indennità per la perdita d'avviamento commerciale è condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. |
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