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Cancellazione protesti e riabilitazione
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MessaggioInviato: Ven Feb 23, 2007 10:44 am    Oggetto: Cancellazione protesti e riabilitazione Rispondi citando

Ciao a tutti,
con l’entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 235 sono state attribuite alle Camere di Commercio le competenze in merito alla cancellazione dei nominativi dei soggetti protestati dal Registro informatico a carattere nazionale, che ha sostituito, a partire dal 18 Giugno 2001, la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Vi riporto alcuni aspetti salienti della legge.

Cancellazione entro un anno

C'è tempo un anno (contro i precedenti 60 giorni) per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti cambiari. L'interessato dovrà compilare l'apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio (come da allegato alla legge riprodotto in questa pagina).

Il debitore dovrà, inoltre, corrispondere al creditore oltre all'importo facciale della cambiale anche gli interessi maturati, le spese del protesto (addebitate al creditore), quelle per il precetto (l'intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il processo esecutivo eventualmente promosso (per esempio le spese dell'attività dell'ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).

Se poi si va oltre l'anno non si ha diritto alla cancellazione, ma all'annotazione dell'avvenuto pagamento (seppure tardivo). L'interessato dovrà allegare all'atto il titolo quietanzato o in alternativa la dichiarazione del rifiuto del pagamento oltre la quietanza dei diritti di cancellazione.

Nel caso di errori nella levata del protesto, la cancellazione erronea o illegittima può essere chiesta oltre che dal malcapitato anche dal notaio o altro pubblico ufficiale e dalla banca che ha negoziato il titolo.

Sul punto, si ricorda che potrebbe essere fonte di responsabilità per danni una eventuale negligenza nella levata del protesto.

La procedura

La procedura della cancellazione vede protagonista il presidente della camera di commercio che ha tempi molto stretti (ma non perentori) per accogliere l'istanza o respingerla.

ln caso di rigetto o di inerzia, l'interessato può rivolgersi al giudice di pace competente in base al suo luogo di residenza proponendo ricorso (si segue il rito più rapido previsto per le cause di lavoro).

Va inoltre tenuto presente che la legge esclude che nel bollettino possa essere conservata notizia del protesto pur dopo la sua cancellazione, come poteva desumersi da una disposizione, ora modificata, che fissava un termine unico quinquennale di conservazione delle notizie.

Cancellazione anche con la riabilitazione

Con una integrazione alla legge sull'usura, che prevede la procedura per la riabilitazione dopo un anno dal levato protesto, senza avere subito altri protesti, per chi abbia comunque adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, la legge prevede che alla stessa riabilitazione segua la cancellazione dal bollettino.

Meno rischi di omonimie

L'elenco dei protesti cambiari deve contenere i dati anagrafici completi del debitore che non ha pagato o non ha accettato il pagamento.

Tali dati anagrafici consistenti nel nome, domicilio, luogo e data di nascita devono consentire l'identificazione del soggetto debitore con precisione anche e soprattutto alfine di evitare confusione tra i vari soggetti.

Di qui gli effetti negativi che derivano dallo scambio di persone: si pensi ai giudizi sulla solvibilità e sulla affidabilità nei rapporti commerciali e con le banche.
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