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Messaggio |
niko
Registrato: 02/02/09 13:40 Messaggi: 6
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Inviato: Mer Giu 03, 2009 4:58 pm Oggetto: nuda proprietà |
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| ciao a tutti,una conoscente ha comprato un'appartamento da un'anno,ha messo immediatamente la residenza,ora vuole vendere la nuda propietà.Vendendo prima dei 5 anni a quali spese va inconto? cia |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 1637 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mer Giu 03, 2009 6:05 pm Oggetto: |
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La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora. Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;
- l'imposta ipotecaria del 2%;
- l'imposta catastale dell'1%.
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004, elevati al 3% dal 1° gennaio 2008.
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall'acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l'applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell'abitazione.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano |
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CasaDaPrivato
Registrato: 31/01/07 18:00 Messaggi: 1794 Residenza: milano
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Inviato: Ven Giu 05, 2009 2:01 pm Oggetto: |
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mi permetto di aggiungere una precisazione che ho trovato nei miei appunti :
In analogia a quanto previsto dall'art. 6, L. 05.10.1960, n. 1154 (in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), secondo il quale "Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della L. 6.08.1954, n. 604, e all'art. 6 della L. 1.02.1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto"; ebbene, in analogia a quanto previsto dall'art. 6, L. 05.10.1960, n. 1154, partendo dal dato certo ed ufficiale del reddito catastale attribuito o attribuibile, con riferimento alle unità catastali, ai vani o ai metri quadrati, ed alle relative categorie e classi, si può ugualmente determinare, facendo l'operazione di cui sopra, la parte di prezzo su cui calcolare la somma dovuta per la decadenza.
In questa ipotesi, la soluzione proposta della decadenza da applicare solo per la parte ceduta su porzione di prezzo e non per l'intero prezzo convenuto nell'atto di acquisto, fa salve insieme le ragioni del fisco e le esigenze sopravvenute del contribuente, senza violare il dettato normativo
ciao _________________ www.casadaprivato.it l’alternativa al fai-da-te e all’agenzia immobiliare |
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niko
Registrato: 02/02/09 13:40 Messaggi: 6
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Inviato: Ven Giu 05, 2009 5:36 pm Oggetto: |
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| grazie a tutti.....ciao |
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