obbligo dati catastali rogito vendita - affitto casa

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ilmigliore
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obbligo dati catastali rogito vendita - affitto casa

Messaggioda ilmigliore » mer giu 09, 2010 5:22 pm

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove norme per compravendite e locazioni immobiliari.

Il Decreto Legge recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» fissa alcune novità.

Saranno nulli quei contratti con dati e planimetrie catastali difformi dallo stato di fatto.

Sempre con l’intento di contrastare l’evasione il Governo introduce, all’art.19, n. 14, nuove ipotesi di nullità degli atti notarili riguardanti la materia dei trasferimenti immobiliari.

Il provvedimento interviene sull’art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 avente ad oggetto «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari» e stabilisce l'obbligo in relazione ai trasferimenti, alla costituzione o allo scioglimento di comunione di diritti reali, delle unità immobiliari urbane, di indicare negli atti notarili, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione - resa dagli intestatari - della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Ciò costituisce un primo tassello verso un’organica riforma del catasto, per renderlo più che mai «probatorio» della proprietà e i cui dati censuari, sino al recente provvedimento governativo, non possedevano i predetti effetti giuridici.

Va detto altresì che la citata nullità oltre a costituire la più grave delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico può essere fatta valere in ogni momento da chiunque ne abbia interesse.

Quindi se si stipulano compravendite mancanti di tali requisiti, gli atti così celebrati possono trasformarsi in atti nulli anche più avanti nel tempo, con le conseguenze dirompenti che si possono immaginare.

Sono interessate dal decreto legge non solo le compravendite,ma anche i contratti di locazione: infatti l’art. 19, n.15 del decreto stabilisce chiaramente che in sede di registrazione di tali atti vanno specificamente indicati i dati catastali degli immobili.

La mancata o errata indicazione degli estremi catastali oltre a comportare una sanzione amministrativa può costituire prova per la determinazione effettiva dell’imposta di registro.

Le novità legislative descritte saranno operative ed efficaci dal 1 luglio prossimo.

Sempre dal 1°luglio, ricordiamo, per le locazioni i proprietari degli immobili saranno obbligati a consegnare all’inquilino l’ Ace (attestato certificazione energetica).

Prestatene attenzione.

ciao
Mediatore dal 1991

manusettantasette
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Messaggioda manusettantasette » mar giu 15, 2010 4:05 pm

Buongiorno,

vorrei un chiarimento, forse non ho letto con sufficiente attenzione.

Cosa cambierà in concreto rispetto alla situazione attuale? non è anche adesso necessario che lo stato di fatto coincida con le planimetrie catastali?

Quello che cambia ora è la necessità della dichiarazione resa dagli intestatari?

Grazie, saluti

ilmigliore
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Messaggioda ilmigliore » mer giu 23, 2010 4:31 pm

ciao

Cosa cambierà in concreto rispetto alla situazione attuale?


Saranno nulli quei contratti con dati e planimetrie catastali difformi dallo stato di fatto.

Va detto altresì che la citata nullità oltre a costituire la più grave delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico può essere fatta valere in ogni momento da chiunque ne abbia interesse.

anche dopo il rogito.

non è anche adesso necessario che lo stato di fatto coincida con le planimetrie catastali?


si, ma non si poteva chiedere la nullità , ne prima ne dopo il rogito.

ciao
Mediatore dal 1991


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