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Messaggioda Admin » mar feb 06, 2007 4:32 pm

NEGOZIO GIURIDICO
La volontà privata diretta a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico e a produrre effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall'ordinamento viene manifestata attraverso il c.d. negozio giuridico. Esso può essere unilaterale o bilaterale.

NOTA DI TRASCRIZIONE
Documento attestante l'avvenuta registrazione della compravendita e/o dell'atto di mutuo.

NOTAIO
Pubblico ufficiale nominato dallo stato al quale ci si rivolge per attribuire pubblica fede ad atti pubblici e privati. Esercita una serie di funzioni concernenti l'amministrazione della giustizia.

NUDA PROPRIETA'
Con questo termine si indica la proprietà spoglia dei diritti di abitazione, uso o usufrutto. Il nostro codice civile (articoli da 978 a 1020) consente di "spezzare" in due la proprietà: da una parte il diritto di utilizzare la casa vita natural durante (usufrutto), dall'altra la proprietà senza il diritto di utilizzo (nuda proprietà). Alla morte dell'usufruttuario la nuda proprietà e l'usufrutto si riuniscono, e si riforma la piena proprietà, della quale si può disporre liberamente.

NULLITA'
E' una forma di invalidità del contratto (art. 1418 c.c.). Condizione di un atto giuridico che manca di uno dei suoi requisiti essenziali e che pertanto non è valido, non produce effetti.

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