MUTUO E FISCO ANNO 2008

Discussioni sui prodotti, condizioni contrattuali, inoltro richieste, documenti, rinegoziazioni, penali ed estinzioni anticipate
geomterracciano
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun mag 21, 2007 4:27 pm

MUTUO E FISCO ANNO 2008

Messaggioda geomterracciano » gio gen 10, 2008 2:36 pm

Sale a 4.000 euro il limite degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19 per cento.

Irpef più leggera per chi ha contratto mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei propri familiari. Il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% passa da 3.615,20 a 4.000 euro.
La Finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha modificato in tali termini l'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri sale a 760 euro (19% di 4.000 euro), contro i 687 circa (19% di 3615,20) "ante Finanziaria 2008", con un risparmio d'imposta di 73 euro.

Quadro normativo
La norma riconosce la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di un contratto di mutuo, che peraltro deve essere garantito da ipoteca su immobili, e non di altri contratti di finanziamento. Lo stesso deve:

essere stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all'acquisto stesso, tranne "nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare maggiorata delle spese e degli oneri correlati"
essere erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.
Ulteriore condizione è che, entro un anno dall'acquisto, l'immobile venga destinato dall'acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei propri familiari (tale è considerato anche il coniuge separato); il venir meno di questa destinazione, fatte salve alcune eccezioni, comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale. La ! dimora a bituale risulta dai registri anagrafici, ma con autocertificazione il contribuente può attestare che essa si trova in luogo diverso.

Il limite alla detrazione
Nel limite di 4.000 euro, oltre agli interessi passivi, sono compresi, come già accennato, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Tra gli oneri accessori, a titolo esemplificativo, si annoverano l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l'iscrizione di ipoteca, gli oneri fiscali (l'imposta sostitutiva di cui al Dpr 601/73) eccetera.

Il limite prescinde dai soggetti contitolari del mutuo, i quali possono detrarre gli interessi solo per la loro quota (ad esempio, per mutuo intestato al 25% a quatto soggetti, ciascuno di essi può detrarre al massimo 190 euro, corrispondenti al 19% di 4000 : 4).
Per i mutui stipulati prima del 1993, invece, il tetto si riferiva a ciascun cointestatario (riprendendo l'esempio precedente, ognuno dei quattro cointestatari poteva usufruire di una detrazione ben più significativa, pari al 19% di 7 milioni e, quindi, di 1.330.000 lire).

Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, quindi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest' ultimo per entrambe le quote.
L'importo di 4.000 euro è unico anche in presenza di più contratti di mutuo relativi allo stesso immobile.

Infine, è opportuno rammentare che, come chiarito dalla circolare 15/2005, gli interessi passivi, nell'ipotesi di mutuo eccedente il prezzo d'acquisto dell'immobile (comprensivo degli oneri accessori), non sono detraibili per intero, ma in proporzione alla quota di mutuo destinata a coprire il predetto prezzo.

valentino
Messaggi: 8
Iscritto il: gio mar 13, 2008 6:59 pm

ma come!!!

Messaggioda valentino » mar mag 27, 2008 8:21 pm

capisco ed è buono che si possa detrarre anche gli oneri accessori quali notaio e spese per l'apertura del mutuo....ma se queste spese concorrono alla soglia dei 4000 euro , solo gli interesssi passivi per alemno i primi dieci anni la superano questa soglia...quindi deduco che le spese o meglio gli oneri no li detrarro mai...e credimi non sono poche le spese....
grazie se mi puoi delucidare sull'argomento...

valentino
Messaggi: 8
Iscritto il: gio mar 13, 2008 6:59 pm

ops!!

Messaggioda valentino » mar mag 27, 2008 8:24 pm

dimenticavo....ma le spese del notaio e gli oneri accessori del mutuo si possono detrarre solo il primo anno ??
grazie a tutti

freelife
Messaggi: 4
Iscritto il: ven mag 16, 2008 6:33 pm

Messaggioda freelife » ven mag 30, 2008 7:20 pm

Il dubbio di Valentino a dire la verità è venuto anche a me. NOn mi è chiara una cosa..io convivo e il mutuo verrà cointestato. Non sono a carico del mio copagno. Questo significa che possiamo arrivare a 4000 euro x due o che la cifra di 4.000 euro va divisa a metà? Lo stesso vale per le spese di notaio e ipoteca?
Grazie a chi vorrà rispondere

ilmigliore
moderatore
Messaggi: 1839
Iscritto il: sab feb 17, 2007 11:14 am

Messaggioda ilmigliore » mar giu 03, 2008 11:18 am

ciao a tutti,

Nel limite di 4.000 euro, oltre agli interessi passivi, sono compresi, gli oneri accessori.

Tra gli oneri accessori ci sono l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l’iscrizione di ipoteca, gli oneri fiscali ...

i soggetti contitolari del mutuo possono detrarre gli interessi solo per la loro quota .

Per i mutui stipulati prima del 1993, invece, il tetto si riferiva a ciascun cointestatario.

Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ ultimo per entrambe le quote.
L’importo di 4.000 euro è unico anche in presenza di più contratti di mutuo relativi allo stesso immobile.

ciao ciao

scalva
Messaggi: 6
Iscritto il: mer mag 14, 2008 12:55 pm

Messaggioda scalva » mer giu 04, 2008 1:02 pm

per abitazione principale quindi non si intende prima casa? giusto

valgono le regole anche per costruzione di abitazione? se si a partire da quale data si calcolano i 12 mesi

dove posso trovare questa legge integralmente?

grazie


Torna a “Pianeta Mutuo”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti