Incentivi per gli impianti fotovoltaici

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geomterracciano
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Incentivi per gli impianti fotovoltaici

Messaggioda geomterracciano » ven lug 20, 2007 10:38 am

Il contributo per la produzione di energia mediante impianti fotovoltaici non è soggetto a Iva. Se l'impianto è utilizzato da persona fisica a fini esclusivamente privati, l'incentivo non ha alcuna rilevanza fiscale. Così pure l'eventuale energia prodotta in eccesso per la quale si decide l'immissione nella rete elettrica per un futuro utilizzo nei tre anni successivi (cosiddetto "scambio sul posto"); se invece il surplus di energia prodotta è venduta alla rete, i relativi proventi rappresentano redditi diversi.
Questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha dettagliatamente illustrato la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dall'articolo 7 del Dlgs n. 387/2003 ("Disposizioni specifiche per il solare").

La norma, finalizzata - più che a favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici - a incentivare la produzione di energia "alternativa", riconosce, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, la corresponsione di un contributo ("tariffa incentivante"), che varia in base alla potenza e alla tipologia dell'impianto.
Per gli impianti fino a 20 kW, è possibile accedere al servizio di "scambio sul posto" (in questo caso, la tariffa incentivante spetta solo per l'energia prodotta e consumata dall'utente), che consente di immagazzinare l'energia prodotta e non consumata e di prelevarla dalla rete in caso di necessità nei successivi tre anni, o, in alternativa, cedere l'energia prodotta al gestore della rete elettrica (in questa seconda ipotesi, la tariffa spetta per tutta la produzione).

Realizzazione dell'impianto: disciplina Iva
Per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica l'aliquota Iva del 10 per cento. La detrazione dell'imposta pagata è ammessa - secondo i principi generali dettati dall'articolo 19 del Dpr n. 633/1972 - in funzion! e dell'u tilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa, arte o professione; pertanto, in caso di utilizzo promiscuo, non sarà detraibile l'Iva corrispondente alla quota imputabile a impieghi per fini privati o, comunque, estranei all'esercizio dell'attività.

Contributo: disciplina Iva
La tariffa incentivante è esclusa in ogni caso dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando l'impianto fotovoltaico è realizzato nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Manca, infatti, per l'applicazione dell'Iva il presupposto oggettivo: le cifre erogate non rappresentano un corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma una sorta di risarcimento per il titolare dell'impianto a fronte dei costi sostenuti per la sua costruzione e di quelli di esercizio.

Contributo: ritenuta d'acconto
Quando l'impianto è utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa, la tariffa incentivante rappresenta un contributo in conto esercizio e non in conto impianti, poiché viene erogato per sostenere la produzione dell'energia e non per finanziare l'investimento. Di conseguenza, al momento dell'erogazione, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto delle imposte dirette nella misura del 4 per cento (articolo 28, secondo comma, Dpr n. 600/1973).

Persona fisica o ente non commerciale: utilizzo, al di fuori di attività, per soli fini privati
La tariffa incentivante percepita dalla persona fisica (o ente non commerciale) per l'utilizzo di impianti fotovoltaici a soli fini privati (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, eccetera) rappresenta un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir. Pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette.

Persona fisica o ente non commerciale: produzione, al di fuori di attività, di energia eccedente i consumi privati
In questo caso, bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'impianto abbia potenza non superiore a 20 kW da quella in c! ui la po tenza sia superiore a detto limite.

Impianti con potenza non superiore a 20 kW
Se si opta per lo "scambio sul posto", la tariffa incentivante è ininfluente ai fini fiscali.
Se invece si decide di vendere l'energia prodotta in più, la disciplina fiscale cambia a seconda che l'impianto sia o no posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale.

Impianto posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale
In questo caso, risultano fiscalmente rilevanti i soli proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, che andranno qualificati come redditi diversi, ossia come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Il costo per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto non potrà essere considerato inerente alla produzione del reddito, né sarà detraibile la relativa Iva pagata.

Impianti diversi
In questa ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la ritenuta d'acconto del 4 per cento.
Per quanto riguarda poi i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, essi andranno assoggettati all'Iva (con possibilità, laddove sussistano i requisiti, di ricorrere al regime della franchigia), all'Irap e alle imposte dirette. In tale fattispecie, però, l'impianto rappresenta bene strumentale all'attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per cento.

Impianti con potenza superiore a 20 kW
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non essendo possibile optare per il servizio di "scambio sul posto", l'energia esuberante potrà essere solo venduta alla rete locale, con conseguente realizzazione di un'attività di tipo commerciale. La discipli! na fisca le risulta quindi identica a quella descritta nel punto precedente per gli "impianti diversi".

Persona fisica o giuridica nell'ambito di attività commerciale Se la produzione di energia tramite impianto fotovoltaico costituisce l'oggetto principale dell'attività commerciale svolta o l'energia prodotta viene utilizzata prioritariamente nell'ambito della diversa attività commerciale esercitata, la tariffa incentivante rappresenta sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante. Anche in questo caso, si renderà applicabile, in relazione sia alla tariffa incentivante che ai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, la disciplina esaminata per gli "impianti diversi".

Professionista o associazione professionale
Se l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è realizzato da un lavoratore autonomo o da un'associazione professionale e l'energia prodotta è utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività o anche in modo promiscuo (per consumi personali o familiari), la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva e non concorre alla determinazione del reddito imponibile. L'impianto costituisce, comunque, bene strumentale dell'attività di lavoro autonomo e l'Iva pagata per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 633/1972, tenendo conto dell'utilizzo promiscuo del bene.

Se l'impianto produce energia in eccesso, la vendita costituisce in ogni caso attività commerciale. Andranno, pertanto, tenute due contabilità separate, una per l'attività di lavoro autonomo e una per quella di impresa. La tariffa incentivante, in proporzione alla quantità di energia ceduta, costituisce contributo in conto esercizio, concorre alla determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap e va assoggettata alla ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sono rilevanti ai fini Ires, Irap e Iva; l'impianto costituisce bene strumentale ad entrambe le attività e gli am! mortamen ti del costo vanno ripartiti, ad esempio facendo riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta (naturalmente, se l'impianto è utilizzato anche per fini personali o familiari, la deduzione del costo da ripartire tra le due attività non può essere superiore al 50 per cento). Anche l'Iva pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene è detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate, a condizione che le stesse siano gestite, come detto, con contabilità separate.

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