ICI - Gli immobili non ultimati pagano

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ICI - Gli immobili non ultimati pagano

Messaggioda Avvocato » gio ott 30, 2008 5:30 pm

I fabbricati iscritti in catasto pagano l’Ici, anche se non sono stati ancora ultimati. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24924 del 10 ottobre 2008.

La vicenda riguarda un contribuente che, dopo aver iscritto in catasto alcuni fabbricati non ultimati, si è visto chiedere dal Comune il pagamento dell’Ici, calcolata sul valore catastale degli immobili. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di pagamento sostenendo che i fabbricati non erano stati completati e quindi, pur essendo iscritto al catasto, non erano utilizzabili.

La Corte di Cassazione dà ragione al Comune ricordando che il Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dispone:
- al secondo comma dell’art. 1, che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio ó diretta l'attività dell'impresa”;
- alla lett. a) del primo comma dell’art. 2, che “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- al primo comma dell’art. 8 che: “l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell‘anno durante il quale sussistono dette condizioni”.

La Corte sottolinea, in primo luogo, la natura reale dell’imposta, supponendo essa unicamente il “possesso” di uno o più immobili, e l’irrilevanza, ai fini del suo assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito.

Ne consegue che l’iscrizione nei catasto edilizio dell’“unità immobiliare” costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, quindi, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce presupposto sufficiente la mera sussistenza del le condizioni di iscrivibilità (“che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) di una unità nel medesimo catasto. Nella stessa lett., a) dell’art. 2, il legislatore completa il proprio pensiero prescrivendo che “il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.

Riassumendo, ai fini dell’Ici, per “fabbricato” deve intendersi “l’unità immobiliare iscritta... nel catasto edilizio”, “l’unità immobiliare... che deve essere iscritta” allo stesso catasto e “il fabbricato di nuova costruzione” “a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione” o “se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.

Quindi, l’iscrizione al catasto edilizio urbano (ora dei fabbricati) di una unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’Ici.

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