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Messaggioda Admin » mar feb 06, 2007 6:00 pm

GARANTE/FIDEIUSSORE
Colui che offre la fideiussione per il debitore.

GARANZIA
Tutela accordata dalla legge al creditore per una maggiore sicurezza nel soddisfacimento dei suoi diritti.

GARANZIA PER EVIZIONE
E' l'insieme degli obblighi che incombono al venditore. L'evizione è la garanzia che la cosa venduta non appartiene ad altri che la possano rivendicare. L'evizione si verifica quando risulta che la proprietà della cosa venduta spetta ad un terzo.

GARANZIA PERSONALE
E' l'atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore

GARANZIA PER VIZI
Nei contratti di compravendita, è la garanzia che il fabbricato sia indenne da difetti che lo rendano inadatto all'uso o ne diminuiscano sensibilmente il valore.

GARANZIA PER I VIZI (della cosa)
La garanzia per i vizi concerne l'immunità della cosa da difetti che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

GARANZIA REALE
Ipoteca e pegno sono esempi di garanzie reali. L'ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. Il pegno è anch'esso un diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore.

GAZZETTA UFFICIALE
Giornale ufficiale dello Stato Italiano sul quale vengono pubblicate tutte le Leggi, i decreti, gli annunci e gli avvisi prescritti dalle Leggi e dai regolamenti; ed è stabilito il dies a quo (giorno d'inizio in cui decorre un termine) della loro vigenza, che di regola è il 15° giorno successivo dalla pubblicazione.

GIRATA
Consiste in una dichiarazione posta su un titolo di credito all'ordine con la quale il portatore del titolo (girante) ordina al debitore di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto detto giratario. Costituisce una forma di delegazione di pagamento.

GRADO IPOTECARIO
In base alla data dell'iscrizione si crea l'ordine di preferenza tra le varie ipoteche. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine; si determina in questo modo il grado dell'ipoteca che ha una importanza fondamentale poiché indica chi dovrà soddisfarsi per primo in caso di espropriazione. Nel caso particolare in cui ci sia la dicitura “2° grado formale , 1° grado sostanziale”, intende che c’è un’ipoteca di 1° grado di cui è stato già estinto il debito però deve ancora essere cancellata l’ipoteca, quindi sostanzialmente è come se fosse di 1° grado.

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