Eliminato l'obbligo di allegare certificazione energetica

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geomterracciano
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Eliminato l'obbligo di allegare certificazione energetica

Messaggioda geomterracciano » ven set 26, 2008 7:22 am

Eliminato l'obbligo di allegare all'atto di compravendita di un intero immobile o di una singola unità immobiliare e nel caso di locazioni di consegnarlo o metterlo a disposizione del conduttore, l'attestato di certificazione. Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", decreto che era stato criticato dagli operatori che operano a favore dell'ambiente, è stato inserito all'art. 35 il comma 2 bis mediante il quale vengono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005, ovvero:
comma 3 art. 6:
Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
comma 4 art. 6:
Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
comma 8 art. 15:
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
comma 9 art. 15:
In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

Dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è, dunque, venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di redigerlo, previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005. Ma le novità non sono terminate, è stato, infatti, cancellato l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la dichiarazione di conformità degli impianti, obbligo che era stato previsto dall'articolo 13 del nuovo regolamento sugli impianti (DM 37/2008).

L'obbligo di produrre il certificato resta, nel caso dei vecchi appartamenti, a partire dall'1 luglio 2009. Quello che manca è una normativa che ne disciplini modalità e sanzioni a livello nazionale. "Questo vuoto normativo rischia di rallentare il processo di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, che oggi incide per il 40% sui consumi nazionali - ha dichiarato Andrea Poggio, vicedirettore nazionale di Legambiente - è importante che gli italiani capiscano che il certificato è ben lontano dall'essere una nuova tassa sulla casa, ma va incontro all'interesse di acquirenti e inquilini: abitare in una casa efficiente garantisce significativi risparmi di energia".
È previsto, inoltre, che entro il 31 marzo 2009 siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese; sia definito un sistema di verifiche degli impianti; sia rivista la disciplina sanzionatoria.

geom.Oreste Terracciano

sabrina
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certificazione energetica

Messaggioda sabrina » mar nov 18, 2008 3:43 pm

Certificazione energetica: l’Ue chiede chiarimenti
L’Unione Europea attende chiarimenti sulle compravendite senza certificazione energetica. L’eurodeputata Monica Frassoni aveva chiesto alla Commissione di verificare la compatibilità dell’art. 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 con l’art. 7 della direttiva 2002/91 (e con lo spirito dell’intera direttiva), dal momento che il suddetto art. 35 rende più difficile l’acquisizione, da parte del potenziale acquirente o locatario, dell’attestato del rendimento energetico di un edificio. Adesso la Commissione europea chiederà alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
La legge 133/2008 ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
prociotta

jacopo
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Messaggioda jacopo » lun lug 06, 2009 11:26 am

"Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005."

Da quello che capisco nel PRATICO chi dal 1 luglio 2009 vende un immobile in Lombardia deve redarre quindi far produrre questo attestato no?

Non riesco a capire la differenza fra "allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita" e "obbligo di redigerlo" ...

giraffa
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Messaggioda giraffa » ven lug 24, 2009 8:50 am

jacopo ha scritto:
Non riesco a capire la differenza fra "allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita" e "obbligo di redigerlo" ...


Da quanto ho "capito" io dovrebbe essere così: L'assenza dell' ACE non impedisce il rogito ma il venditore che non lo redige se dovesse essere "beccato" da un controllo paga la multa...
Le solite pappe italiane... :mozilla_undecided:

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Attestato Certificazione Energetica

Messaggioda Admin » ven lug 24, 2009 9:54 am

Dal 1° luglio 2009 per vendere casa tra privati c’è una novità: tutti gli immobili dovranno essere dotati del cosiddetto AQE, l’attestato di qualificazione energetica, così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

Entra infatti in vigore la norma che impone l'obbligo di avere un documento ufficiale che classifica una casa a seconda della sua efficienza energetica. Esattamente come gli elettrodomestici tipo lavatrici e lavastoviglie, anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi.

In effetti ancora non si può parlare di attestato di certificazione energetica (ACE) perché tutt’ora mancano le Linee Guida nazionali alla certificazione. Quindi, fino all’entrata in vigore, con un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, per le Regioni che non hanno legiferato in materia (Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia) l’ACE può essere sostituito dall’AQE.

Su chi grava l’obbligo
I soggetti su cui grava l’obbligo di dotazione dell’attestato di qualificazione energetica (AQE) sono due:
- il costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005).
- il venditore, per tutti gli altri edifici.

Non è obbligatorio allegarla all'atto di vendita
Inizialmente la normativa prevedeva l’obbligo di allegare il documento all’atto di compravendita pena la nullità dell’atto stesso. Successivamente tale obbligo è stato abrogato con la legge 6 agosto 2008 n. 133.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dallo Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato

La legge stabilisce che è obbligatoria la dotazione, ma non c'è obbligo di allegare la certificazione al momento del rogito. In tutti i casi il notaio al rogito deve rendere noto alle parti che esiste questo obbligo di dotazione e deve invitarle ad accordarsi su come procedere: la legge non dice che la dotazione debba essere precedente alla compravendita e nemmeno che il certificato debba essere pagato dal venditore.

Sono, quindi, validi accordi con cui si preveda che l'acquirente farà fare poi a sue spese la certificazione. E' però importante, sottolineano i notai, che l'acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Il rischio, altrimenti, è che si possa successivamente rivalere sul venditore avviando un'azione civile per danni.

Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, queste ci sono se l'immobile è venduto dal costruttore, ma non nelle transazioni tra privati.

Infatti, l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

Chi predispone la Certificazione Energetica e quanto costa
La certificazione energetica può essere rilasciata da ingegneri, architetti, geometri, periti anche non estranei alla proprietà; costa da 400 a 1.000 euro, in media, per un singolo appartamento. Ma se attesta una buona efficienza ha anche un valore aggiunto non trascurabile, perché una casa per cui si possono attestare buoni consumi ha maggiore vendibilità sul mercato

I costi poi possono essere abbattuti drasticamente con certificazioni cumulative: è possibile ad esempio far certificare tutto il condominio.

Validità
L’attestato ha una validità massima di 10 anni dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.. Gli usi di energia riportati sull’attestato riguardano il riscaldamento, la produzione d’acqua calda ad usi igienico - sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edificio sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.

Prossime scadenze
Dal primo luglio del 2010 il certificato sarà obbligatorio anche per affittare.

L'attestato di certificazione energetica è un documento che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l'edificio in analisi in una classificazione in base al valore del consumo.

Il consumo degli edifici dipende da molti fattori: dal tipo di muri e di isolamento, grado di illuminazione, dalle ore di esposizione al sole, dall’ampiezza delle finestre. Nell’attestato possono essere indicati anche possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L’obbligo può sembrare un ennesimo passaggio burocratico, ma è stato introdotto da una normativa europea con scopi precisi, come quelli di:
1) fornire agli acquirenti e ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile
2) informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione della casa in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica.

L’Europa diverrà sempre più esigente in materia di efficienza energetica.
Il Parlamento Europeo ha, infatti, approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano.

84blade
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Messaggioda 84blade » ven lug 31, 2009 10:57 am

Salve a tutti.
chiedo prima una cosa ai moderatori, ho gia lasciato un post in un altro forum ma non era in tema secondo me chiedo scusa e se possibile chiuderlo o magari lo modifico. grazie.

Torniamo al noi: ho acquistato un appartamento dove si deve cambiare la caldaia, ho chiesto al proprietario di far fare ACE ma l'agente immobiliare ha detto che era meglio di no perchè cambiata la caldaia andava rifatto ed avremmo pagato due volte la stessa cosa nel giro di pochi giorni. allora siamo giunti ad una conclusione: l'ACE lo facciamo dopo che ho cambiato la caldaia e lo paghiamo per metà io e il venditore. secondo voi è giusto cosi? grazie
Blade

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Messaggioda Admin » ven lug 31, 2009 3:26 pm

Sono validi tutti gli accordi tra parte acquirente e parte venditrice.

Questo mi sembra un ottimo accordo.
Se non avete ancora rogitato, dovrà essere menzionato e sottoscritto in sede di atto.

Admin


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