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Distacco dal riscaldamento centralizzato
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Autore Messaggio
bruz



Registrato: 01/08/08 11:37
Messaggi: 298

MessaggioInviato: Gio Feb 11, 2010 6:01 pm    Oggetto: Distacco dal riscaldamento centralizzato Rispondi citando

Buongiorno a tutti,
dopo tante risposte date, mi trovo io a domandare aiuto al forum e nella fattispecie al cortese Geom. Terracciano ed alla sua esperienza nel ramo dei regolamenti condominiali:

sto mediando la vendita di un immobile all'interno di uno stabile in cui è presente un impianto di riscaldamento centralizzato.
Il proprietario di casa, già da diversi anni, si è distaccato dal suddetto impianto, installando un impianto di riscaldamento autonomo.

Anche dopo il distacco ha dovuto continuare a pagare tutte le spese relative al riscaldamento centralizzato (manutenzione, gestione ed utilizzo) poichè nel regolamento di condominio il distacco dall'impianto condominiale è espressamente vietato.

Vengo al quesito:
è applicabile in questo caso la Sentenza Corte di Cassazione n. 7518/2006 del 30 marzo 2006 che recita:

Il condomino puo' rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unita' immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessita' di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, e' tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco e' nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.


in altre parole, puo' il condomino pagare solo manutenzione e gestione (ma non l'uso) dell'impianto di riscaldamento comune, anche se il regolamento condominiale vieta il distacco, usufruendo degli effetti della sentenza di cui sopra?

grazie per l'aiuto.
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
Messaggi: 1637
Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Gio Feb 11, 2010 6:42 pm    Oggetto: Rispondi citando

Carissimo, buonasera.
Se è pur vero che le sentenze di Cassazione si sono avvicendate sull'argomento, sancendo, più o meno lo stesso dettato giurisprudenziale oramai consolidato, è altrettanto vero che l'unica nota ""stonata"" di contrasto, inattaccabile tra l'altro, è data dalla clausola contenuta in taluni REGOLAMENTI DI CONDOMINIO CONTRATTUALI, la quale NON consente il distacco perchè i regolamenti, richiamati nei rogiti notarili, sono CONTRATTI.
Diverso sarebbe se si trattasse di deliberare, a livello assembleare la SOPPRESSIONE dell'impianto centralizzato, in questo caso non c'è regolamento che tenga, perchè, onde dare attuazione al D.P.R. 412/93, finalizzato al conseguimento del risparmio energetico, la Suprema Corte, con la sentenza n. 26822, ha sancito che la soppressione si può deliberare con la maggioranza di cui al 2° comma dell'art. 1136 del codice civile, dicasi per la precisione: 50%+1 e 500 millesimi, in questo caso la minoranza dissenziente SOCCOMBE, regolamento contrattuale inefficace in questo caso.
Personalmente sono alquanto scettico sulla normativa che riguarda il risparmio energetico, perchè, in buona sostanza, chi l'ha concepito lo ha fatto nella logica che con il riscaldamento centralizzato, volente o nolente, l'impianto deve funzionare tot numero di ore come disposto dalle Zone climatiche stabilite nel nostro paese, mentre realizzando impianti autonomi, quindi riversando i costi sul singolo e non sulla collettività condominiale, in automatico si sarebbero ridotte di tanto e non di poco le ore di accensione.
Almeno dalle mie parti i riscaldamenti autonomi si accendono un paio di ore o niente al mattino e solo un paio d'ore o tre la sera; col centralizzato gli impianti erano in funzione per almeno 10 ore giornaliere.
Un saluto molto cordiale e ritienimi sempre disponibile.
Oreste Terracciano
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bruz



Registrato: 01/08/08 11:37
Messaggi: 298

MessaggioInviato: Ven Feb 12, 2010 12:14 pm    Oggetto: Rispondi citando

quindi, se ho ben capito, nel momento in cui all'atto del rogito di acquisto dell'unità immobiliare, il futuro proprietario dichiara di "ben conoscere ed accettare il regolamento di condominio per sè e per i prorpi aventi causa" non potrà poi in seguito "impugnarlo" in forza della sentenza sopra citata.
E' corretto?
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
Messaggi: 1637
Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Ven Feb 12, 2010 12:52 pm    Oggetto: Rispondi citando

Il regolamento di condominio di natura convenzionale, meglio conosciuto come CONTRATTUALE, perchè richiamato nei rogiti notarili SEMPRE, in quanto si tramanda, NON si può mettere in discussione quando si acquista una casa con lo stesso in essere ed in vigore, perchè rimane in VIGORE a vita e i notai non possono ignorarlo perchè renderebbero il rogito NULLO.
Saluti carissimi
Oreste Terracciano
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