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| Forum Immobiliare - Casa, Acquisto, Affitto, Mutui, Banche, Condominio, Agenzie Immobiliari - Consulenza sul pianeta Casa |
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Messaggio |
sbrekins
Registrato: 31/08/09 18:57 Messaggi: 13
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Inviato: Sab Set 12, 2009 11:47 am Oggetto: deroga artt. 1576 e s609 cod. civ. |
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ciao a tutti del forum (sono nuovo)
ho un dubbio la seguente è "lecita" questa clausola in un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo:
La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le
riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonchè tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie.
grazie mille in anticipo  |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 1637 Residenza: TARANTO
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Inviato: Sab Set 12, 2009 12:30 pm Oggetto: |
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Si, si può inserire, esempio:
x) - La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura, nonchè tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle straordinarie o inerenti le parti comuni dell’edificio che faranno capo alla parte locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod.civ. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.
Molti contratti tipo di locazione ad uso diverso da abitazione lo prevedono.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano |
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