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Messaggio |
favoloso
Registrato: 28/05/08 16:28 Messaggi: 3
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Inviato: Mer Mag 28, 2008 4:39 pm Oggetto: Delibere e verbali dell'assemblea |
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Ho dubbi sulla regolarità della delibera assembleare:
Nomina consigliere di condominio,
presenti 601.25/1000 millesimi,
a favore 288.75
contrari 287.00
astenuti 25.5 (presenti in assemblea, non hanno manifestato opinione alcuna, non si sono allontanati né è stato riformulato il quorum).
Il Presidente delibera l'approvazione della nomina perchè in seconda convocazione è a favore oltre 1/3 dei partecipanti al condominio.
L'Amministratore avalla tale posizione.
Secondo me non c'è maggioranza dei partecipanti all'assemblea e c'è voto contrario di 1/3 dei partecipanti al condominio.
Gli astenuti vanno attribuiti alla maggioranza?
Ringrazio anticipatamente per le spiegazioni.
Favoloso |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 1637 Residenza: TARANTO
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Inviato: Mer Mag 28, 2008 6:23 pm Oggetto: |
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Caro utente,
la maggioranza numerica doveva essere pari a 1/3 degli intervenuti all'assemblea e questa maggioranza doveva rappresentare 333,34 millesimi, quindi i millesimi non sono stati sufficienti, non so quella numerica perchè non l'ha menzionata.
Tuttavia la delibera è NULLA, nel senso che bisogna ricorrere al giudice, quando si vuole, per renderla inefficace, senza il limite dei 30 giorni.
Per riepilogare non parlerei di 1/3 di partecipanti al condominio, ma di 1/3 dei presenti o presenti per delega all'assemblea.
I partecipanti al condominio sono tutti i condomini residenti nello stabile.
Chiaro il concetto?
Poi, caro utente, il consigliere o i consiglieri non svolgono alcuna funzione se non statutita dal regolamento del condominio o dalla delibera assembleare, invece, mi sembra di capire che il condomino è stato soltanto eletto, ma non sono state chiarite le mansioni da svolgere, le quali sono soltanto di controllo dell'operato dell'amministratore.
Il codice civile non menziona affatto la figura del consigliere.
Responsabile rimane solo l'amministratore, quindi non darei tanto peso alla cosa.
Saluti cordiali |
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favoloso
Registrato: 28/05/08 16:28 Messaggi: 3
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Inviato: Mer Mag 28, 2008 8:25 pm Oggetto: Delibere e verbali dell'assemblea |
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Ringrazio per la risposta.
Preciso che erano presenti 601.25 millesimi in seconda convocazione, pertanto 1/3 è pari a 200.41 millesimi superati da coloro che hanno votato a favore. Ma anche la posizione contraria ha superato 1/3 dei millesimi presenti, realizzando una posizione di stallo.
Nel caso a riferimento a favore hanno votato 27 teste, contro hanno votato 22 e 2 astenuti. Le deleghe rappresentavano la metà sia dei favorevoli che dei contrari.
Il problema è come considerare gli astenuti: costituiscono voto a parte, pertanto fra le tre fazioni dei favorevoli, contrari e astenuti prevale quella che ha più teste e 1 millesimo in più, oppure semplicemente gli astenuti non sono favorevoli e quindi vanno nel novero dei contrari?
Preciso inoltre che nel nostro caso le mansioni del consigliere sono stabilite da una bozza di regolamento condominiale mai (in 30 anni) diventata definitiva e sono costituite dal non meglio dettagliato controllo sull'operato dell'Amministratore con una certa autonomia nell'autorizzare l'Amministratore a certe spese.
La preoccupazione dei contrari sta proprio nello strapotere che a volte alcune persone esercitano in presenza di un amministratore poco esperto e che ha portato, in alcune occasioni, più di qualche pregiudizio, anche economico, ad taluni condomini. Inutile dire che proposte di regolamentazione dell'operato dei consiglieri e di approvazione di un regolamento definitivo non sono mai andate a buon fine.
Ringrazio ancora per la cortesia.
Favoloso |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 1637 Residenza: TARANTO
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Inviato: Gio Mag 29, 2008 5:45 am Oggetto: |
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E' stato commesso un errore di fondo:
n. 27 CONDOMINI AVREBBERO DOVUTO RAPPRESENTARE 333,34 MILLESIMI, NON 200,41, ovvero 1/3 di 601,25, perchè il codice civile parla chiaro:
1/3 degli intervenuti all'assemblea che rappresentino 333,34 millesimi.
Chiaro?
Saluti |
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favoloso
Registrato: 28/05/08 16:28 Messaggi: 3
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Inviato: Sab Mag 31, 2008 7:32 am Oggetto: |
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Ringrazio per i chiarimenti e per la cortesia.
A questo punto però nasce il bisogno di una domanda.
Premesso che l'Assemblea condominiale è sovrana ed è composta da persone quasi sempre prive della conoscenza approfondita delle norme, l'Amministratore dovrebbe anche costituire una guida per i condomini.
Esistono degli strumenti di garanzia per i condomini, nei confronti di un amministratore poco attento o impreparato, diversi da quelli purtroppo pregiudizievoli ed onerosi dell'impugnazione del verbale oppure della volontaria giurisdizione per la revoca del consulente, quando purtroppo la maggioranza dei condomini non si rende conto delle irregolarità che vengono di volta in volta commesse?
Grazie.
Favoloso |
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geomterracciano
Registrato: 21/05/07 15:27 Messaggi: 1637 Residenza: TARANTO
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Inviato: Sab Mag 31, 2008 12:47 pm Oggetto: |
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Caro utente, sorge anche spontanea la risposta:
L'art. 1129 del codice civile recita anche che l'amministratore, senza alcuna motivazione, può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Ebbene, la possibiltà c'è ma di ardua attuazione, perchè come in ogni condominio che si rispetti, è difficile, se non impossibile, formare le maggioranze non solo, ma nessun condomino ha alcuna intenzione di perdere tempo e euri.
Per cui si va avanti imperterriti per anni, fino a quando la situazione non scoppia.
C'è molta impreparazione tra i soggetti che esplicano l'attività di amministratori condominiali, anzi, il più delle volte, non c'è proprio, tuttavia come in tutte le cose non bisogna fare di tutt'erba un fascio.
Molte volte gli amministratori sono volutamente complici di situazioni che andrebbero contrastate, perchè pensano che un condominio perso sia un introito minore nelle loro casse e non tutti hanno la fortuna(o sfortuna) di amministrare BENE o MALE 150 - 200 condominii.
Indubbiamente il condomino e/o i condomini pendono dalle labbra dell'amministratore, ma anche in questo caso non è sempre così, infatti la legge dice che la presenza dell'amministratore nelle assemblee non è sempre necessaria.......
Ad ogni intenditor poche parole.
Caro amico, le sue riflessioni sono giuste, sacrosante, perchè non si sente opportunamente tutelato, ma se pensa che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, allora...........anche lei accetterà passivamente certe incongruenze.
Un caro e cordiale saluto |
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