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danno da scarico
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Autore Messaggio
m55a15



Registrato: 26/06/08 08:19
Messaggi: 3
Residenza: Prov. RE

MessaggioInviato: Mar Set 02, 2008 9:37 am    Oggetto: danno da scarico Rispondi citando

Alla cessazione dell'affitanza ho verrificato che nel soffitto del bagno c'è un distacco di intonaco dovuta ad una perdita da sopra.
Chiaramente le spese del danno non spettano a me, ho così fatto fare un preventivo e l'ho inviato all'amministratore corredato di foto.
Come risposta ho ricevuto la seguente risposta : Il Condominio ha una copertura assicurativa che copre i danni provocati dalle rotture delle tubazioni di adduzione dell'acqua e/o da quelle di scarico condominiale (colonne verticali).
La braga e le tubazioni di scarico interne agli appartamenti, pertanto, sono esclusi dalla copertura assicurativa condominiale, perchè di proprietà esclusiva.
.

Personalmente ho sempre considerato che un condotta di scarico condominiale non possa essere avulsa dai suoi innesti e, fatto salvo eventuale dolo, dovrebbe essere coperta da assicurazione.

Morale della favola, devo pagare io la sostituzione della braga di sopra, pure il rifacimento dell'intonaco e l'imbiancatura?
Oppure devo chiedere i danni alla proprietà sovrastante?
Secondo me dovrebbe occuparsene l'amministratore, verificando ed ripartendo le spese alle unità immobiliari di pertinenza.

Grazie per un aiuto.
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
Messaggi: 1637
Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Mar Set 02, 2008 1:08 pm    Oggetto: Rispondi citando

Premesso che la risposta datale dall'amministratore è oltremodo corretta, perchè le ha chiarito come realmente stanno le cose e quali danni copre la polizza GLOBALE FABBRICATO, lei deve, nella sua qualità di danneggiata, richiedere un preventivo dei danni subiti e rivolgersi UNICAMENTE al proprietario del piano di sopra, perchè è lui che dovrà risarcirla.
Questo è quello che deve fare, consapevole, inoltre, che l'amministratore non c'entra assolutamente nulla.
Saluti cordiali
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sabrina



Registrato: 08/09/08 21:50
Messaggi: 23

MessaggioInviato: Gio Set 11, 2008 1:59 am    Oggetto: Rispondi citando

per la proprietà della braga concordo:
CASSAZIONE 17 marzo 2005, n. 5792

Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.
Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.



per il fatto che l'assicurazione non copre, no !
le polizze globali fabbricato si chiamano globali non polizze parti comuni
non fanno distinzioni fra impianti comuni e impianti privati

ovviamente se il danno viene da parte privata la franchigia è a carico totalmente del privato
se viene da parte comune, è a carico di tutti i comproprietari-utilizzatori della colonna di scarico

dalla risposta dell'amministratore si può pensare che il condominio è coperto per i danni da acqua ma non per la ricerca guasti. Se è così la polizza copre i danni da tinteggiatura di m55a15 al netto di franchigia che sarà addebitata a chi gli abita sopra
_________________
prociotta
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
Messaggi: 1637
Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Gio Set 11, 2008 11:14 am    Oggetto: Rispondi citando

Cara Sabrina, anche nel condominio dove abito esiste la polizza GLOBALE FABBRICATO e questa, perchè voluta da tutti, copre soltanto la ricerca del guasto e i danni da rottura di cristalli e la RC.
Se avessimo voluto includere anche i danni da allagamento, da rotture accidentali di colonne di scarico, delle braghe ecc., la polizza avrebbe avuto un costo superiore del triplo addirittura, quindi l'assemblea non deliberò in tal senso.
Infatti le condizioni di polizza le statuisce l'assemblea, non l'amministartore.
Poi, ogni condomino ha provveduto a stipulare una sua polizza personale includendo determinati danni, ma anche danni alle cose.
Così è la polizza.
Saluti cordiali
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sabrina



Registrato: 08/09/08 21:50
Messaggi: 23

MessaggioInviato: Gio Set 11, 2008 2:46 pm    Oggetto: Rispondi citando

m55a15 non ha parlato di allagamento e rigurgito

polizze senza la copertura danno da acqua si possono fare ma non le vedo da un decennio
in base a quanto dice l'amministratore mi pare di capire che il fabbricato di m55a15(un nome un po' più sempleice la prossima volta big grin ) ha la copertura danni da acqua cioè tinteggiatura e/o mobilia di chi stà sotto
se la perdita del suo bagno ha danneggiato il parchè (non sò come diavolo si scrive Tongue out ) della camera da letto confinante, quella di m55a15 (il mio è un esempio inventato) nessuna assicurazione copre, nemmeno una personale
la garanzia danni da acqua o altre come r.c.t. è per i terzi e i condomini sono terzi fra loro e con il condominio, ma non con se stessi

la garanzia ricerca guasti che in questo caso non sappiamo se c'è, ma io di oltre 70 polizze credo di averne 2/3 senza questa copertura, non fà distinzioni fra parti comune e parti private
quindi quando l'amministratore ha scritto <<La braga e le tubazioni di scarico interne agli appartamenti, pertanto, sono esclusi dalla copertura assicurativa condominiale, perchè di proprietà esclusiva. >> si è solo liberato del lavoro della pratica assicurativa e gestione sinistro (molto più onesto farsi pagare il lavoro e non diri ai condomini una balla)
se non mi credete rilegettevi la definizione fabbricato della polizza, sono praticamente tutte uguali copiate dalla versione standard dell'Ania

ovviamente nulla impedisce ad un agente di inserire nelle clausole speciali del contratto <<escluse parti private>> ma quello che lo ha firmato deve essere cacciato

ricordo che la bersani consente di dare la disdetta annuale, non è necessario arrivare alla scadenza decennale ... fra l'altro è un ottima occazione anche per "risparmiare" belle cifre Smile
_________________
prociotta
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
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Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Gio Set 11, 2008 3:43 pm    Oggetto: Rispondi citando

...infatti Sabrina, la nostra polizza ha oramai la durata annuale.
Ciao
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