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Contratto transitorio - residenza
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Autore Messaggio
Eli87



Registrato: 18/09/08 13:11
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Gio Set 18, 2008 1:15 pm    Oggetto: Contratto transitorio - residenza Rispondi citando

Buongiorno,

avrei bisogno di sapere un'informazione: sto per stipulare un contratto transitorio della durata di un anno, posso chiedere di spostare la residenza in quell'appartamento?

Grazie in anticipo per la vs. cortese attenzione

Elisa
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ilmigliore
moderatore


Registrato: 17/02/07 11:14
Messaggi: 1839

MessaggioInviato: Gio Set 18, 2008 1:20 pm    Oggetto: Rispondi citando

ciao Eli87, benvenuta nel forum immobiliare

mi sono riletto la normativa e non ho trovato nulla che impedisca di portarci la residenza.

ciao ciao
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Eli87



Registrato: 18/09/08 13:11
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Gio Set 18, 2008 1:24 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie per la celere risposta, ma il proprietario può rifiutarsi di concederla?
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ilmigliore
moderatore


Registrato: 17/02/07 11:14
Messaggi: 1839

MessaggioInviato: Gio Set 18, 2008 1:26 pm    Oggetto: Rispondi citando

i proprietari hanno tante belle pretese.

e perchè non dovrebbe? chiedi e vedi che ti dice.
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Eli87



Registrato: 18/09/08 13:11
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Gio Set 18, 2008 1:35 pm    Oggetto: Rispondi citando

perchè mi è sembrato di capire che lui voglia farmi stipulare un contratto come seconda casa...è possibile?

Grazie grazie grazie

Elisa
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
Messaggi: 1637
Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Gio Set 18, 2008 5:09 pm    Oggetto: Rispondi citando

Elisa, legga quanto appresso e capirà perchè non può fissarvi la RESIDENZA ANAGRAFICA:
<<La natura transitoria delle esigenze abitative del conduttore - che comporta l’esclusione della locazione dall’ambito di applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell’art. 26 lett. A della stessa legge - va accertata con riferimento agli specifici bisogni del conduttore che l’immobile locato è destinato a soddisfare al momento della conclusione del contratto; nel senso che la suddetta natura transitoria va riconosciuta nell’ipotesi in cui l’abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell’immobile locato, mentre va esclusa nel caso in cui l’immobile rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. L’indagine diretta ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta avendo riguardo all’effettiva destinazione dell’immobile e con riferimento alla natura della esigenza abitativa del conduttore (desunta ad esempio dalla sua attività lavorativa nel luogo in cui è situato l’immobile, dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica), e non alle espressioni letterali del contratto fatto sottoscrivere dal locatore al conduttore allorquando la dichiarata transitorietà - smentita dalla situazione di fatto - abbia costituito il mezzo, vietato dall’art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392, per eludere l’applicazione della normativa sull’equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1992, n. 6777, Riomaggiore snc c. De Curatis.>>
Chiaro Elisa?
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano
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Eli87



Registrato: 18/09/08 13:11
Messaggi: 6

MessaggioInviato: Ven Set 19, 2008 9:30 am    Oggetto: Rispondi citando

la ringrazio molto per la spiegazione esaustiva Geom., ma io allora cosa posso fare? le spiego meglio: mi sono trasferita 2 anni fa dalla sicilia e ho affittato un monolocale a Novara nel quale ho spostato la mia residenza (andando al comune, firmando l'apposito modulo ecc...) adesso però, ho deciso di cambiare casa (sempre a Novara); ho visto un appartamento che mi piaceva ma il proprietario mi ha detto che non posso trasferirvi la mia residenza perchè nello stesso appartamento ha la residenza sua figlia (pur non abitandovi).
Il mio problema è dunque questo: se sciolgo il contratto di affitto con il precedente proprietario non credo di poter lasciare la residenza in quell'appartamento e quindi dove risulterei residente (sempre a Novara sì, ma in quale via)? spero di essere stata chiara e la ringrazio anticipatamente per il suo interessamento Pray

Elisa
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geomterracciano



Registrato: 21/05/07 15:27
Messaggi: 1637
Residenza: TARANTO

MessaggioInviato: Ven Set 19, 2008 9:57 am    Oggetto: Rispondi citando

Elisa buongiorno, è stata chiarissima, ma ritengo che lei voglia optare per una soluzione "" ANOMALA "", invece le consiglio di orientarsi su altro immobile dove lei può regolarmente stipulare un contratto di libera locazione abitativa denominato 4+4.
Mi chiedo, gentile Elisa: perchè complicarsi la vita?
perchè proprio quell'appartamento dalle condizioni limitate?
Rifletta e prima di lasciare il monolocale cerchi un altro alloggio dove non ci siano vincoli.
Tuttavia legga queste indicazioni e poi si rechi all'Ufficio Anagrafe e si faccia dare delucidazioni, perchè due famiglie anagrafiche posso coesistere nello stesso alloggio:
<<il Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi demografici Area I anagrafe della Popolazione Residente:
Per famiglia anagrafica, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Per aversi una famiglia anagrafica devono dunque coesistere due elementi, ossia la coabitazione ed uno dei vincoli sopraspecificati.
In pratica, quando più persone vivono nello stesso alloggio e sono legate da uno dei vincoli anzidetti, queste costituiscono una famiglia anagrafica. Quando invece fra più persone coabitanti non esiste alcun vincolo fra quelli specificati dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, allora si formeranno più famiglie anagrafiche, considerando comunque che la famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.
Come correttamente chiarito” Una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di cui all’art. 4” (cfr pag. 43, 44 della pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT e da questo Ministero)>>
Poi, se vuole, mi faccia sapere, ma dovrebbe essere cosi.
Saluti cordiali
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