consulenza legale condomino moroso alloggio edlizia popolare

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lukaramone
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consulenza legale condomino moroso alloggio edlizia popolare

Messaggioda lukaramone » sab ago 06, 2011 12:21 pm

salve volevo se possibile avere un chiarimento in merito ad una situazione condominiale ormai diventata insostenibile : sono ormai da 5 anni assegnatario in locazione di un alloggio dell'edilizia popolare di Reggio Calabria in un palazzo di 12 condomini – non vi è un vero e proprio amministratore e legalmente non so nemmeno se nominarlo sia possibile essendo il comune il vero proprietario degli alloggi ad ogni modo abbiamo stabilito e nominato un caposcala che si occupa di tutto le spese ordinarie e straordinarie del fondo cassa ecc... purtroppo nel condominio vi è un condomino che non provvede al pagamento delle spese ne ordinarie e ne straordinarie da ormai più di un anno dicendo che fino a gennaio avrà questa situazione ma ovviamente la garanzia di questo non ce l'avremo mai ad ogni modo nel frattempo il nostro fondocassa si è praticamente azzerato per sopperire al mancato pagamento della suddetta quota condominiale e per questa ragione siamo costretti a dover cacciare di tasca propria ogni singola spesa e in più è stato proposto di pagare fino a che il condomino non potrà si presume gennaio , una quota in più cioè ridistribuire la sua spesa condominiale su tutti gli altri undici condomini .. quello che mi chiedo esiste una legge che prevede la solidarietà condominiale o è stat abolita o se un condomino decide come nel mio caso di voler continuare a pagare il proprio condominio senza accollarsi questa spesa in più può farlo e vorrei sapere anche il modo migliore per agire nei confronti di questa persona e recuperare le somme grazie anticipatamente per la risposta.

ammcond
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Messaggioda ammcond » sab ago 06, 2011 12:35 pm

Ciao,
a tal proposito c'è una sentenza del Tribunale di bari la n. 1133 del 20/03/2011.

Condomino moroso e ripartizione delle sue quote tra gli altri comproprietari: senza il consenso di tutti la decisione è nulla.
In molte compagini condominiali è usuale imbattersi in una situazione di morosità di uno o più condomini. In queste situazioni, il fatto è notorio, divine estremamente difficile per l’amministratore garantire la normale erogazione dei servizi comuni. Ciò pur ipotizzando che tutti i conti siano in ordine e che il mandatario si sia mosso per il recupero del credito. I tempi della giustizia (ottenimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. più eventuale procedura esecutiva) sono di gran lunga più lunghi rispetto alle scadenza che i fornitori di servizi (soprattutto quelli industriali, es. luce, gas, ecc.) impongono alla propria controparte.

Che fare allora? Le soluzioni sono due ed in entrambi i casi necessitano del consenso degli interessati:

a) l’amministratore può effettuare delle anticipazioni per coprire le momentanee mancanze di cassa. Si tratta d’una prassi spesso ricorrente ma che non vede il mandatario obbligato a comportarsi in tal senso, in quanto non esistono norme che gli impongano di anticipare somme di denaro nell’interesse del condomino;

b) i condomini adempienti, nella prospettiva di evitare azioni giudiziali o peggio ancora il distacco di alcune utenze, possono decidere di anticipare le somme dovute dal condominio moroso, salvo poi ottenerne la restituzione al momento del pagamento (volontario o forzato) da parte di quest’ultimo.

Tale ultima ipotesi, che spesso avviene nella pratica, è da considerarsi lecita se tutti i condomini (escluso il moroso, ovviamente) decidono d’accollarsi quella parte di debito. La decisione presa a maggioranza dall’assemblea, invece, è da ritenersi imprescrittibilmente nulla e come tale impugnabile da ogni condomino in qualunque momento. E’ questa la conclusione cui è giunto il Tribunale di Bari con la sentenza n. 1133 dello scorso 20 marzo. Nel caso di specie un condomino impugnava una deliberazione con la quale si decideva di dividere il debito di un moroso tra i restanti comproprietari. Il Tribunale barese, dichiarando quella delibera invalida, ha affermato che “ sul punto la giurisprudenza, ormai consolidata, ha statuito che, in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art.1123 c.c. e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece, nell'ipotesi di effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in executivis da parte del creditore del condominio , in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimeno del condomino moroso con la costituzione di un fondocassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva (Cass. sez 2 sent. n.13631 del 5 novembre 2001)” (Trib. Bari 20 marzo 2011 n. 1133).

In sostanza una cosa è la solidarietà che esiste solamente se tutti sono d’accordo, altra il rischio di vedere pignorati beni comuni. In quest’ultimo caso l’assemblea può intervenire decidendo di pagare quel debito. Ciò perché muta l’oggetto della deliberazione: non la somma dovuta dal condomino moroso in sé quanto piuttosto la salvaguardia dei beni comuni.

lukaramone
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Messaggioda lukaramone » sab ago 06, 2011 1:27 pm

grazie mille per la risposta abbastanza esaustiva anche se avevo già letto qualcosa su questa sentenza quello che volevo capire è il modo di agire migliore sarebbe quello di esporre il caso all'edilizia popolare o agire per conto proprio per vie legali o meglio se si mettesse un amministratore vero e proprio (potendolo fare) sarebbe questo in grado di portare anche al pignoramento per recuperare l esomme ??? grazie


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