Codici tributo per contratti locazione

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Francy
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Codici tributo per contratti locazione

Messaggioda Francy » lun feb 19, 2007 12:51 pm

Mi sapete indicare dove posso trovare la lista di tutti i codici tributo per il pagamento delle imposte sui contratti di locazione? Grazie

Piper
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Come si compila il modello F23

Messaggioda Piper » lun feb 19, 2007 12:56 pm

Ciao Francy,
mi collego al tuo topic perchè anch'io vorrei saper come si compila il modello F23.

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Messaggioda Admin » lun feb 19, 2007 1:41 pm

Spero di rispondere in modo esaustivo ad entrambi.

Le parti contraenti, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione ed affitto di immobili urbani, devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23.

Nel modello di versamento vanno indicati:
• i codici fiscali e le generalità del proprietario (campo 4) e del locatario o affittuario (campo 5);
• il codice dell'Ufficio di registro o delle entrate (campo 6) al quale va presentato il contratto per la registrazione (vedere elenco codici Uffici delle Entrate); non va compilato il campo "Sub codice";
• il codice del tributo (campo 11) e quello della causale (campo 9), secondo le istruzioni contenute nel modello stesso. Il campo 9 non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima;
• Nel campo 10, per la prima registrazione va indicato solo l'anno di stipula. Per proroga, risoluzione o cessione, va indicato "Anno" (quello di registrazione) per esteso e "Numero" (quello assegnato dall'Ufficio al momento della prima registrazione), preceduto dalla serie dell'atto che è sempre "03" e separando i due numeri con una barra (ad esempio: per un atto registrato nel 2005 al numero 3187, scrivere nei campi "Anno" 2005, "Numero" 03/3187).

Il codice della causale è RP (registrazione di atti pubblici o privati) e va indicato solo in sede di prima registrazione; per il tributo i principali codici da utilizzare sono:

Codice tributo e Descrizione

107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione ed affitti)
113T - Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione ed affitti)
110T - Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione ed affitti)
109T - Imposta registro per contratti verbali
964T - Diritti copie rilasciate dall'Ufficio (solo per la prima registrazione)
671T - Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento)
731T - Interessi di mora al tasso legale

Nel modello di versamento non dovranno essere compilati i campi che individuano il numero di riferimento e la descrizione del tributo.

Se il contratto è registrato per la prima volta, nel campo "numero", posto dopo l'anno, va scritta la data del contratto.

Al momento della prima registrazione del contratto, i contraenti sono tenuti a versare, otre all'imposta di registro, i cosiddetti "tributi speciali" (codice 964T), richiesti dall'ufficio del registro o delle entrate a titolo di spese di registrazione. La determinazione dell'ammontare dei tributi speciali è attribuita a ciascun ufficio del registro.

Per la registrazione di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo.

Per i versamenti relativi ad annualità successive alla prima ovvero a cessioni, risoluzioni e proroghe di un contratto già registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra).

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anche tacite degli stessi contratti, i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del registro entro 20 giorni.

Per i contratti già registrati, il pagamenbto dell'imposta relativa alle annualità future sarà effettuato con le stesse modalità, ma non deve essere presentato l'attestato dell'avvenuto versamento.

Attenzione: Tutti gli importi relativi all'imposta di registro vanno arrotondati all'unità di euro (per difetto, se inferiore a 50 centesimi, per eccesso se uguale o superiore).


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