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Registrato: 20/12/06 12:43 Messaggi: 229
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Inviato: Mer Ott 10, 2007 5:32 pm Oggetto: Cessione del posto auto di pertinenza |
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I parcheggi pertinenziali diventano in libera cessione
"Legge di semplificazione 2005" - Legge 28 novembre 2005 n.246
All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (*), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse".
(*) Art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, comma 1: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.”
Ciò significa che sarà possibile trasferire liberamente i posti auto senza l'obbligo di mantenere il diritto d'uso in favore dei titolari delle unità immobiliari.
Attenzione:
La libera cessione dei parcheggi pertinenziali non é retroattiva,
infatti L´art. 12, nono comma, legge 28 novembre 2005 n. 246, che all´art. 41-sexies della l. 1150/1942 e successive modificazioni ha aggiunto il seguente comma ”gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d´uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.
La nuova disciplina non ha effetto retroattivo ed è destinata ad operare unicamente per le nuove costruzioni oppure per quelle esistenti ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.
(Rif. Cassazione Civile II, sentenza 4264 del 24/02/2006) |
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