Canna fumaria individuale presente in condomio

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Moderatore: geomterracciano

maxintr75
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Canna fumaria individuale presente in condomio

Messaggioda maxintr75 » mar set 29, 2009 11:22 am

Buongiorno,
sono il signor Massimiliano e scrivo dalla provincia di Benevento.
Da poco tempo ho acquistato un appartamento situato al 2° piano di un palazzo di quattro piani,
costituito da 11 famiglie e quindi altrettanto appartamenti.
Prima di chiedere gentilmente un vostro chiarimento (in quanto non riesco a trovare nessuna risposta chiara in merito) è necessario che faccia alcune premesse:

1) L’anno di inizio costruzione dello stabile risale al 1991.
2) L’anno in cui sono stati finiti tutti i lavori (esterni ed interni, compreso tutti gli impianti ) risale al 1996.
3) Come ho potuto ben capire non esiste nessuna figura di AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, ma, solo una figura di PRESIDENTE (di cooperativa), a cui tutti versano una quota mensile e il quale si occupa dei pagamenti di energia elettrica ascensore, luci scale, ecc..
4) Il costruttore dell’edificio non ha rilasciato nessuna ripartizione dei millesimi, in seguito a diverbi e dispute varie prima della conclusione dei lavori di costruzione, per cui le ripartizione dei costi dei consumi comuni vengono fatti adottando altri criteri (decisi dal PRESIDENTE).
5) Gli impianti di riscaldamento di TUTTI i condomini sono tutti individuali e TUTTI possiedono lo scarico a parete dei fumi (canna fumaria singola a parete)
6) La rete dell’impianto a metano dello stabile è allacciata alla società di fornitura provinciale di Benevento.

Date queste premesse, passo all’esposizione del problema.

Da alcuni anni, nella nostra provincia è obbligatorio effettuare il bollino verde per valutare l’efficienza e rientro nelle norme del completo impianto di riscaldamento.
Riporto dal link: http://www.aseaenergia.eu/verifica-impianti-termici.php

la seguente disposizione:
“La Provincia di Benevento ha affidato all’ASEA Spa, con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del 27 feb. 2008, la riattivazione del servizio di verifica degli impianti termici in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e dei relativi decreti attuativi e s.m.i.
Il servizio concerne l’accertamento e il controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici di tutti i comuni della provincia di Benevento, esclusa la città capoluogo. Nei mesi di maggio ed ottobre 2008 presso ogni singolo comune della provincia è stato distribuito del materiale informativo relativo al servizio di verifica impianti termici. Il 31 gennaio 2009 è scaduto il termine per la denuncia degli impianti termici civili con potenza inferiore ai 35 kW.
Presso tutti i comuni della provincia, esclusa la città capoluogo, è attualmente in corso l'ispezione degli impianti termici con potenza sia inferiore che superiore ai 35kW (30.100kcal/h).
L'utente, titolare, responsabile, occupante di un'unità abitativa con impianto termico (< 35 kW) sarà preavvisato con una lettera di avviso almeno quindici giorni prima della data di ispezione. Nella lettera sono indicati: il giorno, la fascia oraria e le indicazioni per prepararsi all'ispezione. A tal proposito si fa presente che nella sezione Documenti/Istituzionali di questo sito sono scaricabili: la Carta dei Servizi, il Regolamento di conciliazione, la Richiesta ed il Modulo di conciliazione.
La verifica degli impianti termici si pone la finalità di:
- migliorare l'efficienza energetica attraverso il contenimento dei consumi di energia.
- incrementare la qualità ambientale mediante la riduzione delle emissioni di gas-serra nell'atmosfera.
- tutelare la salute pubblica grazie ad una maggiore sicurezza degli impianti. “
Diversi giorni fa, ho ricevuto la visita dei tecnici dell’ASEA per i relativi controlli.
Sul rapporto di prova titolato:
“Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici(art. 31 comma 3L.10/91) secondo quando stabilito dalla Legge 10/91, DPR 551/99, D.Lgs 192/05 D.Lgs311/06, Norme UNI“
È risultato che: i documenti dell’impianto, l’esame di documentazione (DPR412/93) e la verifica degli elementi tecnici sono risultati tutti idonei ad eccezione di una non conformità riportata nella sezione “VERIFICA ELEMENTI TECNICI”
In cui viene riportato che:
“Scarico a parete non conforme al D.P.R. 412/93 F.m.s.i”e si richiede l’eliminazione delle anomalie riscontrate entro 40 giorni.

Praticamente, mi è stato riscontrato che lo scarico della canna fumaria a parete non è a norma e precisamente i fumi dovrebbero essere convogliati in una canna fumaria avente lo scarico a tetto.
Questa situazione l’ho fatta presente al PRESIDENTE e mi ha risposto che il condominio non è tenuto a risarcirmi la sanzione avuta, in quanto la canna fumaria della caldaia (secondo il suo parere) è da ritenersi soggetta a responsabilità personale.

Ora vi chiedo:

1) E’ giusto che devo provvedere personalmente al pagamento della sanzione di 42 euro ?
O dovrebbe provvedere il PRESIDENTE di CONDOMINIO, visto che io non potevo sapere se lo scarico dei fumi rispettasse le norme vigenti.

2) In relazione alla data di costruzione del fabbricato e alla data di ultimazione degli impianti, secondo la legge 46/90 ed il suo regolamento di attuazione il Dpr 447 del 1991, non dovrebbe esserci una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dell’impianto ?

3) Tale dichiarazione di conformità non dovrebbe averne una copia il PRESIDENTE della
cooperativa e anche il comune, visto che l'installatore era tenuto a depositarla entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove aveva
sede l'impianto. (firmata dal committente per ricevuta).

3) Tale documento, insieme ad altri impianti (elettrico, idro-sanitario, ecc.) presente in un edificio, è vero che vengono solitamente presentati insieme alla DOMANDA DI ABITABILITA’ di un edificio ?
Ora se le norme prevedevano già allora (ultimazione lavori impianto 1995-96) lo scarico dei
fumi a tetto, come è stato rilasciato questo certificato di agibilità e come a sua volta è stato
rilasciato dal comune lo stato di abitabilità ?

Purtroppo, forse mi sono dilungato troppo, ma era necessario per farvi capire meglio lo stato delle cose.
Confido in una vostra risposta.
Distinti saluti

Massimiliano

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mar set 29, 2009 2:06 pm

Egregio Massimiliano, buongiorno.
Se c'è qualcuno che deve rispondere delle anomalie non è il ""presidente"",
bensì il costruttore, ma essendo trascorsi oltre 10 anni dalla costruzione,
allora ognuno deve rispondere, quale reale fruitore, dello scarico a parete
dei fumi, comprese multe e sanzioni.
Per inciso lo scarico a parete è consentito solo per le caldaie a
condensazione, quindi potrebbe anche ovviare alla costruzione della canna da
portare oltre il tetto, sostituendo la caldaia con una caldaia a
condensazione (prezzo compreso il montaggio sulla 2.000 euro e più).
Naturalmente il problema dovrebbe riguardare tutte le 11 proprietà, perchè
tutte costruite nella stessa maniera.
La legge 46/90 riguardava gli impianti elettrici e la messa a terra dei
condominii, non degli immobili, ora sostituita dalla legge 37/08.
Da quache anno si parla di certificazioni, all'epoca non se neparlava.
Ascolti il mio suggerimento e interpelli un termotecnico.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano

maxintr75
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Messaggioda maxintr75 » mar set 29, 2009 3:43 pm

Salve,
la ringrazio per la sua tempestività.
In riferimento al mio problema, mi era stato detto che la costruzione del palazzo essendo iniziata nel 91 non era soggetta all'applicazione del decreto D.P.R. 412/93.
E' giusto ? o dovrebbe valere la data l'ultimazione dell'impianto ?
Se la risposta è la data di ultimazione dell'impianto come faccio a documentarlo e dimostrarlo ?

Inoltre se volessi ovviare al problema, potrei richiedere la realizzazione di una canna fumaria singola se gli altri non sono d'accordo all'esecuzione di una canna fumaria collettiva ? anche se la realizzazione comporterebbe il passaggio su una facciata murale definita "comune".

La ringrazio anticipatamente.

Saluti
Massimiliano

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mar set 29, 2009 5:05 pm

Caro Massimiliano,
attinga notizie, se le riesce, dall'Ufficio Edilità del Comune.
Porti con sè i dati dell'immobile e si faccia indicare la data di collaudo dell'edificio.
Mentre se ha intenzione di appoggiare la sua personale canna fumaria sul muro condominiale e farla andare al di là del tetto di mt. 2,40, non deve chiedere autorizzazione alcuna perchè lo può fare applicando l'art. 1102 del codice civile.
Se qualcuno dovesse gridare allo scandalo non se ne preoccupi più di tanto.
Nel caso fosse richiesta la DIA, la richieda.
Cordiali saluti
geom. Oreste Terracciano

maxintr75
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Messaggioda maxintr75 » mer set 30, 2009 11:54 am

Buongiorno geom. Terracciano,
stamattina mi sono recato all'ufficio tecnico del mio Comune.
Insieme ad un impiegato abbiamo consultato tutta la cartella dei document inerente all'edificio, ma del certificato di collaudo nessuna traccia.
Come è possibile che non sia presente ? A chi è dovuta la responsabilità della non presenza di questo certificato di collaudo ? E cosa implica la mancanza di tale certificato ?
Purtroppo sto iniziando a scoraggiarmi, perche non ne riesco a venirne a capo.
Non vorrei che sotto c'è qualche magagna molto grossa e tocchi a me alzare il polverone.

La ringrazio vivamente.

Saluti
Massimiliano

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mer set 30, 2009 12:08 pm

...tutto può essere, viviamo in un mondo di.........
Si rivolga di nuovo al Comune e faccia richiesta del certificato di abitabilità, ascolti cosa le diranno.
Cordiali saluti

maxintr75
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Messaggioda maxintr75 » mer set 30, 2009 12:30 pm

Ok,
provvederò.

Ma lei intende che poichè non è presente, devo far richiesta di un nuovo certificato di abitabilità dell'edificio?
Se cosi fosse, non dovrei mettere al corrente prima tutti i condomini e anche il PRESIDENTE (anche se ho i sospetti che lui già sappia), prima di fare tale richiesta o posso richiederlo anche individualmente come signolo condomino.

Grazie nuovamente
Massimiliano

geomterracciano
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Messaggioda geomterracciano » mer set 30, 2009 12:39 pm

Non necessariamente, è un fatto che riguarda la proprietà e non il condominio, quindi ognuno se ne può fare carico.
Saluti


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