Calcolo dell'imposta di registro

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Macio
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Iscritto il: lun feb 19, 2007 11:00 am

Calcolo dell'imposta di registro

Messaggioda Macio » lun feb 19, 2007 11:08 am

Salve a tutti, ho affittato un'immobile con un contratto pluriennale (4+4). Vorrei sapere come si determina l'imposta di registro per tutto il periodo di locazione.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.[-o<
Macio

Marghe
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Messaggioda Marghe » lun feb 19, 2007 1:52 pm

Ciao Macio, ecco tutto quello che devi sapere per il calcolo dell'imposta.

Per gli immobili urbani l'imposta dovuta è pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro per la prima annualità.

Con l'avvento dell'euro, la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 ha stabilito che l'arrotondamento da eseguire sul modello F23 dell'imposta di registro è all'unità di euro: per difetto se i centesimi sono inferiori a 50, per eccesso se uguali o superiori a 50.
Si fa presente che qualora l'importo da versare contenga più di due cifre decimali occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità.
Ad esempio: se l'importo da versare è pari a 77,4999 euro, è necessario prima arrotondare al centesimo di euro ( = 77,50 ) e poi ricondurlo ad unità indicando nel modello F23 il valore di 78 euro.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono "in solido" del pagamento dell'intera imposta.

Per la registrazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l'imposta di registro per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale, le parti hanno la facoltà, al momento della registrazione, di corrispondere l'imposta di registro:

a) anno per anno;

b) per tutta la durata del contratto.

Nel caso a) i pagamenti per le annualità successive devono tener conto degli aumenti ISTAT e posssono anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Ad esempio: se il canone annuo è di 2.500 euro, essendo l'imposta dovuta annualmente pari a 50 euro ( 2.500 x 2% ), si verserà, per il primo anno, l'importo minimo di 67 euro. Il versamento per ciascuna annualità successiva sarà, invece, di 50 euro.

Nel caso b) al contribuente sono riconosciuti due vantaggi:

1. l'imposta non colpisce gli eventuali aumenti del canone dovuti alle variazioni ISTAT o all'applicazione dell'art. 23 della legge 392/78;
2. l'imposta dovuta viene ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale ( attualmente del 2,5% ) moltiplicato per il numero delle annualità.
Ad esempio: se il canone annuo è di 6.000 euro e il contratto ha una durata di quattro anni, il contribuente può eseguire un versamento unico di 456 euro, pari a 480 ( 2% di 24.000 ) - 24 ( 5% di 480 ).
Se avesse scelto il pagamento anno per anno, avrebbe invece dovuto corrispondere 120 euro per ciascuna annualità, per un totale di 480 euro.

Per la detrazione sui pagamenti in unica soluzione, rifatevi a questi esempi:
Durata contratto (anni) 6 X 1,25 % Metà del tasso d'interesse legale = 7,50 % di Detrazione
Durata contratto (anni) 5 X 1,25 % Metà del tasso d'interesse legale = 6,25 % di Detrazione
Durata contratto (anni) 4 X 1,25 % Metà del tasso d'interesse legale = 5,00 % di Detrazione
Durata contratto (anni) 3 X 1,25 % Metà del tasso d'interesse legale = 3,75 % di Detrazione
Durata contratto (anni) 2 X 1,25 % Metà del tasso d'interesse legale = 2,50 % di Detrazione

Se si sceglie di pagare anno per anno, per le annualità successive alla prima il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno.

Tutti i pagamenti vanno effettuati presso banche, uffici postali o concessionari della riscossione utilizzando il modello "F23", una copia del quale va consegnata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando sempre il modello "F23" in cui vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione) e il codice tributo: 113T per le risoluzioni e 110T per le cessioni.
Le copie dei versamenti relative a proroghe e risoluzioni vanno consegnate o spedite all'Ufficio competente entro 20 giorni dal pagamento.

Se è stata versata l'imposta per l'intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.


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