|
 |
|
| Forum Immobiliare - Casa, Acquisto, Affitto, Mutui, Banche, Condominio, Agenzie Immobiliari - Consulenza sul pianeta Casa |
');
}
 |
| Precedente :: Successivo |
| Autore |
Messaggio |
kartol
Registrato: 04/08/08 08:35 Messaggi: 5
|
Inviato: Lun Ago 04, 2008 1:17 pm Oggetto: Agevolazioni prima casa, vendita 50% mantenendo residenza |
|
|
Buongiorno, avrei bisogno di un vostro gentile consulto..
Attualmente vivo con la mia ragazza in una casa di sua proprietà.
Adesso abbiamo deciso di comprarne un'altra e per usufruire delle agevolazioni fiscali da prima casa sarò l'unico intestatario dell'immobile ma il mutuo sarà cointestato.
Il dubbio è il seguente:
se la mia ragazza vende la sua prima casa, e vogliamo diventari cointestatari della casa che abbiamo comprato, e quindi io le vendo il 50% dell'immobile, io devo restituire qualcosa allo stato delle agevolazioni usufruite? La prima cosa che mi viene da pensare è la seguente:
Dato che io ho pagato il 4% d'IVA invece del 10%, se vendo entro i 5 anni il 50% dell'immobile, lo stato mi chiede il 50% del 6% d'IVA rimanente.. E' corretto questo ragionamento oppure dato che non la vendo totalmente ma la mia resedenza rimane lì non devo dare nulla allo stato??
E poi alla luce di quanto detto prima, se quando le vendo il 50% dell'immobile siamo sposati (in comunione di beni o in separazione da decidere..), cambia qualcosa rispetto a prima?
Vi ringrazio anticipatamente per le Vostre risposte.
Saluti,
Dario. |
|
| Top |
|
ilmigliore moderatore
Registrato: 17/02/07 11:14 Messaggi: 1839
|
Inviato: Lun Ago 04, 2008 1:45 pm Oggetto: |
|
|
ciao Kartol e benvenuto nel forum immobiliare
il problema sussiste.
se vendi anche una sola parte della tua prima casa nei 5 anni, sei passibile della perdita delle agevolazioni fiscali calcolate sulla quota della casa venduta.
non ci sono vie di fuga.
ciao ciao |
|
| Top |
|
kartol
Registrato: 04/08/08 08:35 Messaggi: 5
|
Inviato: Lun Ago 04, 2008 2:12 pm Oggetto: |
|
|
purtroppo lo sospettavo!
Grazie. |
|
| Top |
|
kartol
Registrato: 04/08/08 08:35 Messaggi: 5
|
Inviato: Lun Ago 04, 2008 6:48 pm Oggetto: |
|
|
Approfitto della vostra gentiulezza per fare un'altra domanda:
Se in un preliminare di compravendita si scrive che:
"Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro il 31 Marzo 2008 presso Notaio scelto a cura della parte Promissoria Acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l'atto"
Se il notaio dell'acquirente manda la lettera di convocazione per il rogito il 23/03/2008 indicando come data effettiva di rogito il, per esempio, 30/06/2008, e quindi tre mesi dopo, questo è lecito?
Più in generale: stabilita nel preliminare di compravendita una data per il rogito (che mi risulta essere termine ordinatorio e non perentorio), quanto più in là il notaio può fissare la data effettiva del rogito, senza che gli acquirenti rischino qualcosa o senza che il venditore (costruttore) possa ottenere delle penali o addirittura trattenersi la caparra?
Grazie anticipatamente per la risposta. |
|
| Top |
|
kartol
Registrato: 04/08/08 08:35 Messaggi: 5
|
Inviato: Mar Ago 05, 2008 8:55 am Oggetto: |
|
|
forse è un ot per questo thread.
Apro un altro thread |
|
| Top |
|
ilmigliore moderatore
Registrato: 17/02/07 11:14 Messaggi: 1839
|
Inviato: Mar Ago 05, 2008 1:42 pm Oggetto: |
|
|
se il rogito è concordato per una data precisa specificata nel preliminare di compravendita, per spostare questa data serve il consenso delle parti, ovvero il venditore e l'acquirente.
tutto messo nero su bianco e firmato, specificando magari i motivi del posticipo.
il notaio di sua spontanea volontà non può prendersi queste responsabilità. |
|
| Top |
|
|
|
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
|
|
 |
 |
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional
|
 |
');
}
|
|